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Archivio newsDecontribuzione Sud applicabile anche ai giornalisti dipendenti
Nella circolare n. 10 del 2020, l’INPGI ricorda che anche i rapporti di lavoro giornalistico, già in essere o di nuova istituzione, possono godere della decontribuzione Sud, nella misura del 30%, da ottobre a dicembre 2021. Secondo quanto stabilito dal decreto Agosto, possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
L’INPGI, nella circolare n. 10 del 30 ottobre 2020 recepisce la disciplina della decontribuzione Sud dettata dal decreto Agosto. Il beneficio è riconosciuto, nella misura del 30%, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, qualora “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”. Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero, come detto, è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni, senza individuazione di un tetto massimo mensile.
La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso della regolarità contributiva e delle seguenti ulteriori condizioni:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
INPGI, circolare 30/10/2020, n. 10