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Archivio newsIndennità stagionali turismo Covid-19: riesame delle istanze rigettate entro il 19 novembre
Nel messaggio n. 4005 del 2020, l’INPS detta le istruzioni per la gestione degli esiti in reiezione delle istanze per l’erogazione delle indennità Covid-19, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica. Entro i prossimi venti giorni, i soggetti interessati possono presentare istanza di riesame via mail o attraverso l’apposita funzionalità presente nel portale istituzionale.
L’INPS, con il messaggio n. 4005 del 30 ottobre 2020, interviene riguardo le misure di sostegno al reddito, introdotte in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali indennità ammontano per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 600 euro. Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN INPS, SPID, CNS e CIE.
Entro il termine del 19 novembre 2020 l’utente interessato può inviare la documentazione:
- attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, esponendo i motivi di reiezione e allegando i documenti richiesti per il riesame.
- via email alla casella riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.
L’indennità aggiuntiva è incompatibile con i trattamenti di Cig: laddove venga accertato che l’integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.
INPS, messaggio 30/10/2020, n. 4005