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Codice della crisi d’impresa: in GU le novità del decreto correttivo

In arrivo novità per gestire le crisi aziendali. Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa. Entreranno in vigore, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU, le norme relative all’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi, consentita ai professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro che dimostrano di aver assolto specifici obblighi di formazione, e quelle sulla titolarità esclusiva degli amministratori in merito all’istituzione di appositi assetti organizzativi societari. Il provvedimento prevede, inoltre, l’attestazione da parte del professionista indipendente del piano redatto dall’imprenditore in stato di crisi e rivolto ai creditori per consentire il risanamento della posizione debitoria.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le disposizioni del decreto correttivo entreranno in vigore il 1° settembre 2021 con il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019). Le uniche misure che saranno in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU, in quanto modificative di disposizioni già vigenti, saranno quelle relative all’istituzione dell’Albo dei gestori della crisi e sulla competenza esclusiva degli amministratori per l’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.

Si riassumono di seguito le principali novità introdotte con il provvedimento in esame.

In riferimento al procedimento di allerta sono stati modificati i limiti che impongono l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in rapporto all’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato. In particolare il limite stabilito oltre il quale scatta l’obbligo della segnalazione ammonta a:

- 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1 milione di euro;

- 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;

- 1 milione di euro qualora il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente èsuperiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, viene fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità il limite di tempo entro cui il creditore Agenzia delle Entrate dovrà effettuare l’avviso al debitore.

Il decreto ha rimodulato le modalità di designazione dei componenti dell'OCRI prevedendo che il rappresentante dell'associazione di categoria, maggiormente rappresentativa del settore di riferimento del debitore sarà indicato dal debitore. Il referente comunicherà, quindi, all’associazione la terna e l’associazione sceglierà, all’interno della rosa proposta dal debitore, il componente OCRI.

L’attestazione del professionista indipendente potrà essere rilasciata solo qualora uno dei componenti della terna possieda i requisiti individuati dalla normativa stessa.

L'attestazione della veridicità dei dati, che potrà essere richiesta all'OCRI, da parte dei professionisti produce effetti a decorrere dell’esercizio successivo.

Il decreto prevede che l’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza possa predisporre un piano rivolto ai creditori atto a consentire il risanamento della posizione debitoria e assicuri un equilibrio economico finanziario. Tale piano deve innanzi tutto avere data certa e dopo aver indicato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e dei motivi che l’hanno condotta alla situazione di crisi, deve precisare le azioni che si intendono promuovere ed i tempi necessari per riportare in equilibrio l’impresa.

Il piano così predisposto dovrà essere attestato da un professionista indipendente il quale, precisamente, dovrà essere attestata la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

Il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l 'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e successivamente, il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione.

A regime, potranno essere iscritti all’Albo dei gestori della crisi, i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro che dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione imposto dalla normativa della durata di almeno 40 ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale. Nello specifico, il requisito formativo, allineato con quanto elaborato dalla Scuola Superiore della Magistratura, si potrà ottenere mediante la partecipazione a corsi:

- di 40 ore per gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

- di 200 ore per tutti gli altri soggetti.

Le norme entreranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Il decreto correttivo interviene, con delle modifiche al codice civile, in materia di assetti organizzativi societari, precisando, in particolare, che l’istituzione di appositi assetti organizzativi spetta in via esclusiva agli amministratori nella società semplice e nella società a responsabilità limitata. La norma entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Decreto 26 ottobre 2020 (G.U. n. 276 del 5/11/2020)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/11/06/codice-crisi-impresa-gu-novita-decreto-correttivo

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