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Decreto Agosto prepensionamento poligrafici: remissione in termini entro il 14 dicembre

Con il messaggio n. 4019 del 2020, l’INPS interviene riguardo le modalità di riconoscimento della sussistenza dello stato di invalidità civile, necessario per l’accesso alle agevolazioni ad esso collegate, attraverso il QR Code. In particolare nel documento di prassi vengono fornite le modalità di rilascio e verifica del codice quick-response.

L’INPS con la circolare n. 126 del 6 novembre 2020 fornisce istruzioni riguardo la possibilità, introdotta dal decreto Agosto di rimettere in termini la presentazione delle domande di prepensionamento, in considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19 ed al ricorrere di determinate condizioni,

In riferimento alle domande di pensione presentate entro il termine decadenziale di 60 giorni:

a. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, il termine decorre dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale;

b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito.

In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale del decreto legislativo n. 148 del 2015, in data successiva a quella di inizio per l’interessato del trattamento straordinario di integrazione salariale:

a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso;

b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito.

Il termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione decorre solo in caso di maturazione del prescritto requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pertanto, la maturazione del prescritto requisito contributivo durante il periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19”, concesso previa sospensione della CIGS finalizzata al prepensionamento non è utile ai fini dell’accesso al prepensionamento.

La rimessione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni ivi previste e che siano in possesso dei requisiti per il prepensionamento.

In particolare, possono beneficiare della rimessione in termini i soggetti per i quali il termine decadenziale per la presentazione della domanda risulti decorso nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 14 dicembre 2020.

Per i soggetti che beneficiano della rimessione in termini, la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 126 del 2020, ossia entro e non oltre il 14 dicembre 2020.

Qualora le domande siano state presentate tempestivamente, le Strutture territoriali procedono alla loro lavorazione facendo salva, in presenza di tutti i requisiti di legge, la decorrenza del trattamento pensionistico dal mese successivo alla presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Qualora le domande siano state presentate dopo la scadenza del termine decadenziale, le Strutture territoriali procedono alla loro lavorazione e, in presenza di tutti i requisiti di legge, differiscono la decorrenza del trattamento pensionistico alla data di novembre 2020 ovvero al mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, se intervenuta dopo la predetta data.

Di conseguenza, entro il 14 dicembre 2020 devono presentare la domanda di pensione solo i soggetti che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, non hanno presentato la predetta domanda ed i cui termini decadenziali per la presentazione della stessa sono scaduti successivamente al 1° febbraio 2020 ma non oltre il 14 dicembre 2020.

INPS, circolare 06/11/2020, n. 126

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/11/07/decreto-agosto-prepensionamento-poligrafici-remissione-termini-entro-14-dicembre

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