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Archivio newsTransazione fiscale: omologazione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione anche senza il via libera del Fisco
In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte delle novità in merito alla crisi d’impresa e all’istituto della transazione fiscale. Con un emendamento al decreto legge sull’emergenza Covid-19 è stato previsto che il tribunale possa omologare il concordato preventivo, o l’accordo di ristrutturazione, anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Con un emendamento al decreto legge n. 125/2020, in fase di conversione, in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte delle novità in merito alla crisi d’impresa e transazione fiscale.
In particolare e stato previsto che il tribunale possa omologare il concordato preventivo, o l’accordo di ristrutturazione, anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."
Come si nota dalla disposizione è tuttavia indispensabile la presentazione di una relazione sottoscritta da un professionista che attesti espressamente la convenienza della proposta di soddisfacimento cristallizzata nel piano o nell’accordo rispetto all’alternativa della messa in liquidazione dell’impresa.
Infine l’emendamento prevede che: "Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore".