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Archivio newsPremio nascita gravidanza o adozione plurime: regole per domanda ed erogazione
Con il messaggio n. 4252 del 2020, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda per l’erogazione del premio nascita in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi. Le modalità di erogazione del premio variano in base al fatto che la domanda sia presentata in corso di gravidanza oppure dopo la nascita o ad adozione avvenuta.
L’INPS, nel messaggio n. 4252 del 13 novembre 2020, fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda di “premio alla nascita” nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.
Il “premio alla nascita” è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne.
Nel caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda:
1) al compimento del settimo mese, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In questo caso può essere liquidata una sola quota e la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli per ottenere il pagamento del resto delle quote;
2) a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli. In questo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la nascita viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda.
In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.
In tali ipotesi, in base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l’evento “Adozione nazionale”, “Adozione internazionale”, “Affidamento preadottivo nazionale” o “Affidamento preadottivo internazionale”, inserendo in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato.
INPS, messaggio 13/11/2020, n. 4252