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Archivio newsSospensione contributiva e fiscale con regole diverse nel decreto Ristori bis
Il decreto Ristori bis prevede la sospensione dei versamenti previdenziali ed assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020. La misura si applica ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori più direttamente interessati dalle ultime misure restrittive disposte per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché a quelli con unità produttive od operative situate nella c.d. zona rossa. A differenza di quanto previsto per i tributi, per la sospensione contributiva si prevede la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato versamento di 2 rate, anche non consecutive. L’INPS, in vista delle prossime scadenze, ha fornito i chiarimenti.
Tra le novità introdotte dal decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149), alcuni interventi impattano sui versamenti dei datori di lavoro.
Più specificamente, gli articoli 7 e 11 disciplinano, rispettivamente, la sospensione dei versamenti tributari e di quelli previdenziali ed assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020.
L’INPS ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 128 del 2020.
L’articolo 7 prevede la sospensione, a favore di alcuni contribuenti, dei versamenti tributari che scadono nel mese di novembre relativi a:
· ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati (cfr. articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dovuti dai sostituti d’imposta;
· imposta sul valore aggiunto.
L’ambito di applicazione riguarda:
· i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
· soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.CM. del 3 novembre 2020 e di cui all'articolo 30 del D.L. n. 149/2020 (c.d. zona arancione e zona rossa);
· soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020;
· soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020 (c.d. zona rossa).
Tali versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
L’articolo 11 del decreto Ristori bis, invece, disciplina la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020.
L’ambito di applicazione comprende i datori di lavoro privati:
· appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 D.L. n. 149/2020 (cfr. art. 11, c. 1, D.L. n. 149/2020);
· con unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del D.L. n. 149/2020 – c.d. zone rosse (cfr. art. 11, c. 2, D.L. n. 149/2020);
Mentre sulle sospensioni tributarie non ci sono dubbi che i versamenti sospesi sono quelli che scadono nel mese di novembre, per come espressamente indicato all’art. 7, emerge il dubbio su quelli contributivi.
Il dubbio, in particolare, è se la sospensione riguarda i versamenti dovuti nel mese di novembre 2020 (intesi quelli aventi scadenza in tale periodo), ovvero quelli di competenza del medesimo mese e dunque in scadenza nel mese di dicembre 2020.
Il legislatore prevede espressamente all’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 149/2020 la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, con esclusione dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, ma a suscitare dubbi è il richiamo all'articolo 13 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).
E’ utile ricordare che la moratoria prevista dal citato articolo 13 del D.L. n. 137/2020 riguarda i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 dovuti dai datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, con attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel relativo Allegato 1 al D.L. n. 137/2020.
A confermare tale interpretazione la circolare INPS n. 128 del 12 novembre 2020 che fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della sospensione.
L’Istituto, nell’evidenziare che la sospensione riguarda i contributi in scadenza nel mese di novembre 2020, chiarisce che sono comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’INPS. Viceversa, non vi rientrano le rate relative alle sospensioni previste dai precedenti provvedimenti emergenziali la cui scadenza era fissata il 16 settembre 2020 e per le quali si è optato per la diIazione.
L’INPS puntualizza altresì che l’eventuale variazione nel corso del mese di novembre della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse rilevate alla data di diffusione della circolare, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva prevista dalla circolare n. 128/2020.
Anche i versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
A differenza di quanto previsto per le sospensioni tributarie, il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.