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Congedi Covid-19 e bonus baby sitter: in quali casi spettano?

La ripresa delle attività scolastiche in presenza, se da un lato ha semplificato la gestione dei figli minori conviventi, dall’altro ha evidenziato una nuova esigenza di cura allorquando il figlio studente e convivente venga posto in quarantena. I decreti emergenziali (dal decreto Agosto ai decreti Ristori e Ristori bis) hanno adottato importanti misure per i genitori lavoratori, prevedendo congedi straordinari, indennizzati e non, e, in specifici casi, un bonus baby sitter. Se ne parlerà nel corso del Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 17 novembre 2020.

Il già complesso equilibrio tra genitorialità e lavoro ha trovato nell’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo un ostacolo in più. Nella prima fase dell’epidemia, quella che comunemente viene definita prima fase, il nostro legislatore era intervenuto al fine di consentire la presenza di almeno un genitore al fianco dei figli minori di 16 anni – durante la chiusura dei plessi scolastici -con il cosiddetto congedo parentale Covid 19.

Ora, la ripresa delle attività scolastiche in presenza – seppur di difficile gestione e in talune ipotesi e realtà sostituita dalla didattica a distanza – se da un lato ha semplificato la gestione dei figli, dall’altro ha evidenziato una nuova esigenza di cura, quella che si verifica allorquando un figlio minore convivente viene posto in quarantena per contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (quarantena che deve essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente). Per questa ipotesi, è stato introdotto un nuovo congedo straordinario per quarantena del figlio, fruibile in subordine allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Inizialmente prevista solo per la quarantena legata alla frequenza scolastica, con la legge di conversione del decreto Agosto (D.L. 104/2020), la fruibilità del congedo è stata allargata anche ai casi di quarantena del figlio minore a seguito di contagio avvenuto “nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati” (art. 21 bis co.1 D.L.104/2020 introdotto dalla legge 126 del 13 ottobre 2020) e “..all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.”(art. 21 bis co. 2 cit.). Un chiarimento su questi ultimi casi si impone, in quanto – al successivo comma 3 – il legislatore riporta quale ipotesi di sospensione quella disposta per contagio avvenuto nel solo “plesso scolastico”. Restano completamente esclusi dal campo di applicazione della norma quarantene disposte per contagi avvenuti al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 21 bis citato.

Le condizioni per la fruizione del congedo sono state declinate nel dettaglio dalla circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020, la quale ha delimitato le ipotesi di compatibilità del congedo con altri istituti sempre legati alla cura dei figli. Il congedo – destinato unicamente ai lavoratori dipendenti, compresi i genitori affidatari – potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2020.

Il cosiddetto decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), all’articolo 22 ha ampliato il campo di applicazione della norma, sia con riferimento al campo di applicazione oggettivo – estendendo la fruibilità del congedo anche nelle ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza – che soggettivo, includendo tra i beneficiari anche i genitori di figli conviventi di età inferiore ai 16 anni. Gli stessi genitori tuttavia non hanno titolo ad alcuna tutela previdenziale né retributiva, ma unicamente di lavoro con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le condizioni per la fruizione possono essere così riassunte:

· Rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione;

· Impossibilità a svolgere il lavoro in modalità agile;

· Convivenza con il figlio minore risultante dal certificato di residenza;

· Età del figlio inferiore ai 14 anni nel caso di congedo retribuito e fino a 16 anni non retribuito;

· Quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o sospensione delle attività didattiche in presenza;

· Durata del congedo massimo pari alla quarantena del figlio, comprese eventuali proroghe della stessa.

Diverse sono le casistiche in cui il congedo straordinario per quarantena è compatibile con la contestuale fruizione, da parte dell’altro genitore, di strumenti a sostegno della conciliazione vita lavoro. Si riassumono brevemente nella tabella seguente:

IstitutoCompatibilità con congedo per quarantena scolastica
Malattia dell’altro genitore conviventeSi
Congedo di maternità/parentale fruito dall’altro genitore convivente per altro figlio Si
Congedo di maternità/parentale fruito dall’altro genitore convivente per lo stesso figlioNo
Ferie dell’altro genitore conviventeSi
Aspettativa non retribuita dell’altro genitore conviventeSi
Genitore convivente in situazione di fragilità Si
Fruizione di permessi ex art.33 co.3 e 6 L.104/90, prolungamento del congedo parentale o fruizione del congedo ex art.42 D.lgs.151/2020 per il medesimo figlio da parte dell’altro genitore conviventeSi
Genitore convivente con accertata disabilità grave (100% invalidità)Si
Fruizione di riposi giornalieri ex 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso figlioNo
Stato di disoccupazione dell’altro genitoreNo
Fruizione – a zero ore – di strumenti a sostegno del reddito da parte dell’altro genitoreNo
Lavoro agile del genitore richiedente o dell’altro genitore (non in stato di fragilità o grave disabilità)No
Giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente lavoratore intermittenteNo

Il congedo può essere fruito anche in modalità alternata dai genitori, in giornate non coincidenti. A differenza del congedo straordinario per Covid 19 disposto dall’art. 23 del D.L. 18/2020, questo congedo è fruibile unicamente a giornate e non anche a ore.

Il decreto Ristori bis (decreto legge n.149 del 9 novembre 2020) poi è nuovamente tornato sull’argomento, all’articolo 13, con maggiore dettaglio rispetto al decreto Ristori, precisando come il congedo è altresì previsto in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza disposta in aree “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto”.

Anche in questa ipotesi, in primis, deve essere valutata la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in smart working e, solo laddove questa non fosse percorribile, in alternativa è possibile richiedere il congedo straordinario. Lo stesso può avere durata massima pari alla sospensione della didattica in presenza.

Sotto un profilo meramente previdenziale, durante la fruizione del congedo è garantita la copertura figurativa, nonché l’erogazione di una indennità pari al 50% della retribuzione del lavoratore, da calcolarsi con le medesime modalità del congedo parentale (art.23 D.lgs.151/2001, con esclusione del comma 2).

Il beneficio è stato altresì riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 co.1 L.104/1990 “iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.”

Per questa misura è previsto tuttavia un tetto di spesa massimo pari a 52,1 milioni di euro per l'anno 2020, raggiunto il quale l’INPS provvederà al rigetto delle domande.

L’articolo 14 del decreto Ristori bis prevede poi – unicamente per le sospensioni avvenute in scuole secondarie di primo grado – la possibilità per i genitori iscritti alla Gestione separata INPS, iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di richiedere un bonus baby sitter di importo massimo pari a 1.000 euro, da erogarsi con il sistema del libretto Famiglia (ad esclusione delle prestazioni rese da familiari). Anche in questo caso, la fruizione del beneficio è subordinata al fatto che la prestazione non possa svolgersi in modalità agile.

Il bonus baby sitter è altresì escluso nelle ipotesi in cui l’altro genitore sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.

Analoga previsione è prevista per i genitori di figli disabili in situazioni di gravità accertata e altresì per i genitori affidatari.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/17/congedi-covid-19-bonus-baby-sitter-casi-spettano

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