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Archivio newsPensionati pubblico impiego con Quota 100: finanziamento agevolato TFS e TFR
L’INPS, con la circolare n. 130 del 2020, fornisce indicazioni operative per l’accesso al finanziamento agevolato da parte di coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata.
Nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020, l’INPS interviene riguardo la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.
La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico c.d. quota 100.
Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore. L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.
Il soggetto interessato deve presentare richiesta di certificazione con domanda online in base alla modalità di trasmissione attualmente prevista per le istanze prodotte all’Istituto ai fini della cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950.
La Struttura territoriale competente deve provvedere a rilasciare la certificazione all’utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda.
L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all’iscritto.
I pensionati che avranno ricevuto dall’INPS, previa domanda inoltrata tramite procedura online, la certificazione dell’importo del TFS/TFR cedibile ai fini della cessione ordinaria, potranno utilizzarla a tale fine anche decorsi i 15 giorni lavorativi dal rilascio della stessa. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la Struttura territoriale competente dovrà obbligatoriamente effettuare, entro il termine di 30 giorni, da intendersi non perentorio, dalla notifica dell’avvenuta conclusione del contratto, le verifiche necessarie a confermare o modificare la somma precedentemente certificata.
INPS, circolare 17/11/2020, n. 130