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Requisiti prudenziali degli enti creditizi, modifiche in arrivo

Modifiche in vista in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi: con la legge di delegazione europea 2019-2020, il Governo è delegato al recepimento della direttiva UE n. 2019/878 (direttiva UE CRD - Capital Requirements Directive) e all’applicazione del regolamento UE n. 2019/876 (regolamento CRR - Capital Requirements Regulation). Tra i princìpi e criteri direttivi specifici individuati dalla legge, anche l’estensione della disciplina delle sanzioni amministrative previste dal Testo Unico Bancario alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR. Prevista anche l’estensione, a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio, del potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019-1010, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati, prevede il recepimento di 38 direttive UE nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive.

In particolare, l’art. 10 del Ddl contiene i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/876.

Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (c.d. Capital Requirements Directive - CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. Capital Requirements Regulation - CRR), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli enti creditizi e la prima linea (preventiva) di difesa contro le crisi che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito, sui quali vigilano la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single Supervisory Mechanism Regulation - SSMR).

Insieme alle regole sul risanamento e la risoluzione delle banche, contenute nella direttiva n. 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) e nel regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), costituiscono la normativa unitaria (single rulebook) del settore bancario a livello europeo.

Si tratta di un quadro normativo particolarmente articolato e connotato da elevata complessità.

L’art. 10 delega il Governo ad intervenire in vari ambiti.

Anzitutto, il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) n. 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) n. 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee.

Ciò con possibilità di ricorrere, per l'attuazione concreta della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nella delega viene specificato che quest'ultima autorità, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee.

Il Governo dovrà altresì confermare, ai sensi dell'art. 53 TUB, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) n. 2019/878 e il regolamento (UE) n. 2019/876 attribuiscono agli Stati membri; nello specifico si tratta di opzioni discrezionali per le quali è richiesta una scelta agli Stati membri. Al riguardo, l'unico elemento rilevante recato dal regolamento (UE) n. 2019/876, è relativo alla possibilità di individuare una soglia inferiore ai 5 miliardi di euro per la definizione di enti piccoli e non complessi (nuovo punto 145 dell’art. 4 del CRR).

Vengono altresì attribuiti all'Autorità designata ai sensi dell'art. 53-ter TUB (la Banca d'Italia, già individuata come autorità macro-prudenziale), i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del CRR, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/876.

Si evidenzia, inter alia, che il nuovo art. 124 del CRR (come modificato dal punto 60, art. 1 del regolamento 2019/876) prevede che, in assenza di specifiche condizioni dettate dai successivi articoli 125 e 126 per la definizione di fattori di supporto (inferiori al 100% e pari, a seconda dei casi, al 35% al 50%), alle esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili venga applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100%, a eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe.

Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata; la parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non deve superare l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario del bene immobile in questione.

Gli Stati membri devono designare un'autorità responsabile dell'applicazione di quanto previsto dal par. 2 dell’art. 124, specificando alcune regole di cooperazione istituzionale da applicare al caso in cui l'autorità designata sia diversa dall'autorità prudenziale (caso escluso da quanto indicato nel criterio di delega in esame).

Il citato par. 2 prevede che, sulla base dei dati raccolti a norma dell'art. 430-bis del CRR, e di eventuali altri indicatori rilevanti, l'autorità proceda periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se

- il fattore di ponderazione del rischio del 35% applicabile alle esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'art. 125, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, e

- il fattore di ponderazione del rischio del 50% per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'art. 126, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente,

siano basati in maniera appropriata sulle perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili e sugli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.

Qualora l'autorità concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'art. 125, par. 2, o all'art. 126, par. 2, non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio del relativo Stato membro e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può, previa notifica all'Autorità bancaria europea (ABE) e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni o imporre criteri più severi di quelli di cui all'art. 125, par. 2, o all'art. 126, par. 2, garantendo agli enti un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.

L'autorità può fissare i fattori di ponderazione del rischio entro i seguenti intervalli di valori:

a) dal 35% al 150% in relazione alle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali;

b) dal 50% al 150% per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

L’art. 10 del Ddl contempla altresì una delega al Governo per estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del TUB alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

Inoltre, con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'art. 1, punto 15), della direttiva (UE) n. 2019/878, delega il Governo a estenderne l'applicazione a tutti gli enti sottoposti a regime cosiddetto "intermedio" disciplinati dal TUB e dal TUF, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19-ter, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. n. 39/2010.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 prevede l'obbligo dei soggetti che svolgono attività di revisione contabile presso banche, imprese di assicurazione e, più in generale, tutte le società quotate, di comunicare all'autorità di vigilanza i fatti censurabili di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di revisione.

L'art. 63 della CRD, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, impone agli Stati membri di disporre che le autorità competenti possano richiedere la sostituzione dei revisori legali qualora agiscano in violazione dell'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni censurabili riguardanti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dei propri incarichi.

Per effetto dell'art. 19-ter, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 39/2010 tale obbligo è stato esteso a tutti i cosiddetti enti sottoposti a regime intermedio, che prevede l’applicazione solo di alcune delle più stringenti regole di revisione applicate agli enti di interesse pubblico ai sensi del predetto decreto.

In particolare, ai sensi dell'art. 19-bis del citato decreto, sono enti a regime intermedio le società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; le società di gestione dei mercati regolamentati; le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; le società di intermediazione mobiliare; le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti; le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; gli istituti di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all' art. 106 TUB.

Pertanto, si rende opportuno, per esigenze di efficacia e organicità dell'azione di vigilanza nonché di coerenza sistemica", estendere il potere dell'autorità di vigilanza di rimuovere dall'incarico il revisore che non adempia all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'autorità, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/878, a tutti i soggetti ai quali si applica l'obbligo di segnalazione dei fatti censurabili.

Infine, l’art. 10 in commento prevede che il Governo apporti alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e nel TUF, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

L’attuazione della delega deve avvenire rispettando una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2020/11/17/requisiti-prudenziali-enti-creditizi-modifiche-arrivo

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