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Fondo di garanzia pensionati Quota 100: modalità di richiesta ed erogazione

Con la circolare n. 131 del 2020, l’INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, fornisce indicazioni operative per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti.

Nella circolare n. 131 del 17 novembre 2020, l’INPS disciplina il Fondo di garanzia istituito a copertura del rischio di credito connesso ai finanziamenti di anticipo del TFS/TFR.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del Regolamento, l’80% dell’importo dell’anticipo di TFS/TFR.

L’Ente erogatore, prima dell’invio alla Banca della presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, deve acquisire dall’INPS il rilascio della garanzia a tutela del finanziamento che la Banca si appresta ad effettuare. A tal fine, è necessario preliminarmente a perfezionare la registrazione all’apposita sezione del portale lavoropubblico.gov.

Il personale dell’Ente erogatore già abilitato accede all’applicativo “Servizio Online Enti Erogatori” e utilizza la funzionalità di “Richiesta di rilascio della garanzia”, per effettuare l’acquisizione online della garanzia, e di “Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia”, per monitorare lo stato delle richieste inviate all’Istituto. Accedendo alla prima funzionalità la procedura richiede l’inserimento delle seguenti informazioni:

- dati identificativi dell’Ente erogatore;

- dati identificativi del dipendente che richiede il finanziamento;

- numero della proposta di contratto di finanziamento e dati relativi alla proposta del contratto di finanziamento.

In funzione dei predetti dati, la procedura calcola la misura della commissione di accesso al Fondo di garanzia e evidenzia il riepilogo delle informazioni relative alla proposta di contratto di finanziamento, consentendo di apportare le necessarie modifiche. Selezionando l’opzione “invio” viene perfezzionata la domanda di rilascio della garanzia a fronte della predetta proposta di contratto di finanziamento.

L’attestazione di avvenuto rilascio della garanzia nei confronti dell’INPS, nella sua veste di Ente amministratore delle gestioni previdenziali o di Ente erogatore per i propri dipendenti è trasmessa alle Banche, da parte dello stesso Istituto unitamente alla comunicazione di presa d’atto.

INPS, circolare 17/11/2020, n. 131

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2020/11/18/fondo-garanzia-pensionati-quota-100-modalita-richiesta-erogazione

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