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Archivio newsEsonero contributivo Covid agricoltura: requisiti di regolarità contributiva
L’INPS, nel messaggio n. 4353 del 2020, interviene a chiarire i termini della regolarità contributiva per l3e aziende che hanno diritto all’esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Nel messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni riguardo l’esonero contributivo alle aziende che svolgono un’attività agricola identificata dai codici Ateco indicati nella relazione tecnica relativa all’esonero contributivo previsto dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, ivi incluse le aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20.
L’esonero è riconosciuto da parte dell'INPS su istanza delle imprese e nei limiti delle risorse stanziate per l’esonero. E’ prevista inoltre la sospensione dei versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, per i destinatari dell'agevolazione fino alla definizione delle istanze medesime.
La sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 comporta che, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva. Le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero.
A tal fine, il contribuente dovrà procedere all’immediata presentazione dell’istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ateco.
INPS, messaggio 19/11/2020, n. 4353