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Incentivi contributivi alle assunzioni: ritardi amministrativi con costi per i datori di lavoro

Al profluvio di decreti di urgenza, che negli ultimi mesi il Governo ha approntato per dettare coperture economiche e tutele normative per imprese, professionisti e lavoratori danneggiati dalla pandemia, non è di sovente corrisposto un parallelo e tempestivo flusso di indicazioni operative da parte degli enti istituzionali preposti. Tutto questo ha generato (e genera) molta incertezza e un aggravio di costi per i datori di lavoro. Solo per citare qualche esempio, si ricorda che la circolare relativa agli sgravi contributivi di “IO Lavoro” è uscita dopo 8 mesi dalla emanazione del decreto direttoriale che lo istituiva. Ma soprattutto, non è ancora stata pubblicata la circolare sull’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato del decreto Agosto. Cosa devono fare le aziende?

La decretazione di urgenza degli ultimi mesi, abbastanza copiosa in termini di contenuti, di istituti legali e contrattuali che sono stati modificati per rispondere ai danni della pandemia, di coperture economiche e normative, non ha avuto, sovente, riscontri nell’attività amministrativa che, celermente, avrebbe dovuto dare indicazioni ma che, in moltissimi casi “segna il passo” lasciando i datori di lavoro e tutti gli operatori nell’incertezza.

Di tutto questo sono palese testimonianza, sia l’INPS che tarda nella emanazione delle circolari e dei messaggi e, talvolta, palesemente contraddittorie nella stessa giornata (una annulla l’altra come nel caso delle circolari n. 128 e n. 129, che hanno fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto Ristori) che il Ministero del Lavoro, sostanzialmente assente ed “afono” rispetto a materie di sua competenza che avrebbero dovuto stimolarne l’attenzione (mi riferisco ai licenziamenti, ai contratti a termine, a molti aspetti relativi alle integrazioni salariali, ad istituti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro come lo smart-working, i congedi ”covid”,o le questioni relative ai lavoratori fragili): silenzio assoluto su tutta la linea, mitigato soltanto da qualche FAQ (ovviamente, non firmata), talora di dubbio contenuto.

Fatta questa breve premessa, ritengo opportuno soffermarmi sull’esonero contributivo previsto dall’art. 6 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126), che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni di contratti a termine) che tutti i datori di lavoro del settore privato (con esclusione di quelli agricoli, di quelli domestici e dei contratti di apprendistato) possono effettuare fino al 31 dicembre 2020.

Viene riconosciuto un incentivo pari all’esonero totale per un massimo di 6 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

La circolare applicativa che avrebbe dovuto dare indicazioni amministrative per la fruizione del beneficio con i relativi codici ed istruzioni contabili non è ancora stata emanata ed i datori di lavoro che hanno proceduto alle assunzioni sono tenuti a pagare mensilmente la contribuzione, fatto salvo il successivo conguaglio allorquando la nota amministrativa sarà emanata dall’Istituto.

In un momento di difficoltà economiche come quello attuale non mi sembra il massimo per quelle categorie di operatori che, magari, approfittando di un momento di ripresa favorevole verificatasi nel terzo trimestre dell’anno, hanno fatto assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei contenuti dell’art. 6.

Il ritardo nella emanazione delle circolari in materia di agevolazioni alle assunzioni (pur essendo, in genere, un “copia ed incolla” di precedenti indicazioni, con richiami sia all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che all’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, nonché ai contributi “minori” dovuti all’Istituto in aggiunta ai premi ed alla contribuzione INAIL per la quale non opera il beneficio), appare una “costante” sol che si pensi che quest’anno la circolare relativa agli sgravi contributivi di “IO Lavoro” è uscita dopo 8 mesi dalla emanazione del Decreto Direttoriale ANPAL n. 66 del 21 febbraio 2020 che li aveva previsti o, per tornare ad alcuni anni or sono, la nota dell’INPS, che ha dato il “sostanziale via libera” alla contribuzione di favore, dell’apprendistato professionalizzante degli “over 29”, è stata emanata a quasi due anni di distanza dall’entrata in vigore dell’art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015.

I datori di lavoro interessati che già pagano, in attesa dei codici specifici, che consentiranno di ripetere quanto già versato e quelli che, fino alla fine dell’anno, potrebbero avere in animo di utilizzare il beneficio previsto dall’art. 6 del decreto Agosto aspettano chiarimenti anche per essere sicuri che, tra qualche anno, terminata la pandemia, non si vedano costretti a restituire i benefici.

Mi riferisco, ad esempio, alla disposizione che, per la prima volta, afferma che il lavoratore non deve aver avuto, nei 6 mesi antecedenti, un rapporto a tempo indeterminato con la stessa impresa. Dico, per la prima volta, perché in passato il Legislatore ha sempre fatto riferimento anche alle aziende riconducibili, pure per interposta persona, allo stesso proprietario o a quelle imprese in rapporto di collegamento o controllo con l’azienda assumente anche ai sensi dell’art. 2359 c.c. Questa volta, il criterio “estensivo” adoperato da precedenti disposizioni va preso in considerazione o no? Probabilmente no, perché questa sembra l’intenzione del Parlamento, ma sarebbe opportuno dire qualcosa per non avere, in futuro, brutte sorprese.

E, ancora, il lavoro intermittente a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi antecedenti viene considerato come rapporto di lavoro alla stregua di un contratto a tempo indeterminato o di un apprendistato che, secondo l’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015, è un contratto a tempo indeterminato? A mio avviso, la risposta è negativa in quanto tale tipologia contrattuale, seppur a tempo indeterminato, dipende dalla “chiamata” del datore di lavoro che potrebbe essere estremamente saltuaria ed il contratto non si configura come un rapporto “consolidato”: però, sarebbe opportuno che l’Istituto chiarisse la questione.

L’esonero ex art. 6, nei limiti, ovviamente, del 100% della contribuzione dovuta, è cumulabile con altri esoneri e riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla normativa. Quali sono? Sarebbe opportuno che chi si appresta ad effettuare una assunzione ne fosse a conoscenza.

Le circolari INPS sulle agevolazioni sottolineano sempre, giustamente, che il datore di lavoro è tenuto al rispetto sia dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 . In ordine, proprio a tale ultima disposizione, sarebbe opportuno chiarire (anche perché la contestazione da parte dell’INPS potrebbe essere fatta a distanza di anni dopo la fine della pandemia) se il “blocco dei benefici” previsto dal comma 1, lettera c) in caso di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale nella unità produttiva interessata che riguardi lavoratori dello stesso livello, si riferisca anche le sospensioni per crisi, dovute agli ammortizzatori sociali COVID-19. A mio avviso no, in quanto la norma appare riferirsi alle ipotesi di CIGS previste dall’art. 21 del D.L.vo n. 148/2015, ma sarebbe opportuno che la questione, seppur abbastanza pacifica, sia detta chiaramente.

Per completezza di informazione ricordo che la circolare n. 124/2020, emanata lo scorso 26 ottobre, per l’incentivo “IO Lavoro” ha ripetuto, pedissequamente, al punto 7.3, quanto affermato in note precedenti senza porsi alcun problema.

Da ultimo, un’altra questione non secondaria la cui soluzione spetta, però, al Legislatore e non all’INPS:

Nelle disposizioni che si sono succedute nei vari Decreti Legge i lavoratori assunti a tempo indeterminato o assunti o con contratto rinnovato a termine, a partire dal 14 luglio e fino ai primi giorni di novembre, risultano scoperti dall’ombrello protettivo degli ammortizzatori COVID-19. La situazione si presenta con una certa gravità soprattutto per quelle imprese che hanno sospeso o ridotto l’attività a seguito dei provvedimenti conseguenti al DPCM del 24 ottobre.

Ebbene, questi lavoratori che sono stati assunti con agevolazioni (per i rapporti a termine i vantaggi sono, unicamente, di natura normativa alla luce dell’art. 8 del D.L. n. 104), non rientrano nelle integrazioni salariali COVID-19 perchè il loro rapporto è iniziato dopo il 13 luglio (data di “spartiacque” tra la nuova e la vecchia disciplina indicata dall’INPS, e non dalla legge, con la circolare n. 115/2020) e non rientrano nelle tutele del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) i cui ammortizzatori, applicabili a tutti gli assunti entro il 9 novembre” (decreto Ristori bis, D.L. n. 149/2020), “coprono” soltanto a partire dal 16 novembre.

Di conseguenza, se non ci saranno chiarimenti normativi con un prossimo decreto legge, i datori colpiti dalle restrizioni amministrative successive al 24 ottobre dovranno, necessariamente, ricorrere agli istituti contrattuali (ferie, permessi, aspettative, ecc.) per coprire le assenze.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/20/incentivi-contributivi-assunzioni-ritardi-amministrativi-costi-datori-lavoro

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