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Archivio newsEsoneri contributivi per i datori di lavoro: quando e come è possibile chiederli
Una leva importante per ridurre il costo del lavoro è costituita dagli esoneri contributivi. I decreti Agosto, Ristori e Ristori bis ne prevedono numerosi, alcuni finalizzati ad incentivare le nuove assunzioni, altri ad assicurare la continuità lavorativa ovvero l'occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese. Per molte di queste agevolazioni contributive si attendono, però, l'autorizzazione e le istruzioni dell'INPS, necessarie per avviare la procedura di richiesta. E' il caso, per esempio, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Nell'ambito delle misure a sostegno dei datori di lavoro contenute nella legislazione emergenziale un importante capitolo è riservato agli incentivi contributivi, tutti finalizzati ad abbassare il costo del lavoro.
Più nel dettaglio, si tratta di agevolazioni alle nuove assunzioni, ma anche di esoneri contributivi per le aziende che garantiscono la prosecuzione dell'attività lavorativa non facendo ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ovvero che sostengono l'occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese.
Si tratta nello specifico degli incentivi introdotti dai decreti Agosto, Ristori e Ristori bis, per molti dei quali però si è in attesa del via libera UE e delle istruzioni dell'INPS necessarie per avviare la procedura di richiesta. Quali sono?
Di seguito se ne fornisce un quadro riepilogativo con la doverosa avvertenza che il mosaico di misure disegnato dai predetti decreti emergenziali è destinato ad arricchirsi di ulteriori tasselli con la legge di Bilancio 2021.
Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126)
Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale (art. 3)
Istruzioni INPS: circolare n. 105 del 18 settembre 2020 e messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020
Possono accedere all'esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La misura può trovare applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL tenendo conto, ai fini della determinazione della misura, dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta per le singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
Il datore di lavoro che accede all’esonero in trattazione, non può più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
Il periodo di fruizione non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.
L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Questo regime di "aiuti di Stato" è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.
Decontribuzione Sud (art. 27)
Istruzioni INPS: circolare n. 122 del 22 ottobre 2020
L'agevolazione è riconosciuta in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori e con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico e spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
L'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, che non ha natura di incentivo all’assunzione (e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione), spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riconosciuto per il periodo, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020
Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Il regime di "aiuti di Stato" è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020.
Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 16)
Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020
Il beneficio contributivo è riservato ad una specifica platea di destinatari identificata con i seguenti codici Ateco:
• 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi • 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali • 03.xx.xx Pesca e acquacoltura • 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. • 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali • 11.05.00 Produzione di birra • 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina • 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante • 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante • 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole • 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole • 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole. • 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche. |
Alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza.
Stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
In entrambi i casi viene fatta salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
La misura è stata autorizzata nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nota prot. n. 9294689 del 5 novembre 2020)
Ai fini dell’ammissione al beneficio dell’esonero contributivo le imprese devono inoltrare domanda telematica all’INPS, per la quale si attendono istruzioni.
Decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149)
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 21)
Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020
Il medesimo beneficio di cui all'articolo 16 del decreto Ristori è riconosciuto anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 e agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del decreto Ristori.
La misura è da autorizzata nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha precisato, con nota prot. n. 9307811 dell’11 novembre 2020).
Anche in questo caso ai fini dell’ammissione al beneficio dell’esonero contributivo i contribuenti devono inoltrare domanda telematica all’INPS, per la quale si attendono istruzioni.
Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126)
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6)
L'esonero è previsto in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.
Lo sgravio dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico è totale, ma non si estende ai premi e contributi INAIL, che restano pertanto dovuti.
L'esonero, che non comporta variazioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione nella misura massima, relativa al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata e applicato su base mensile.
L’agevolazione contributiva è riconosciuta anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020.
Prevista la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).
Non sono oggetto di sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all’assunzione, presso la medesima impresa.
Ferma restando l’espressa esclusione dei datori di lavoro domestico, le disposizioni normative non chiariscono se sono esclusi dall'incentivo gli altri datori di lavoro diversi dalle imprese e se l'esonero riguardi esclusivamente i datori di lavoro privati.
Per l'operatività dello sgravio e per i necessari chiarimenti su ambito di applicazione e modalità operative di richiesta si attendono le istruzioni dell'INPS.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (Art. 7)
Con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale dell'esonero contributivo di cui al paragrafo precedente, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, viene riconosciuto l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato, ivi comprese quelle per lavoro stagionale, limitatamente al settore turistico e degli stabilimenti termali.
Il beneficio spetta nella misura massima dell’importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile.
La conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato determina l'applicazione dello sgravio di cui all'articolo 6 del decreto Agosto.
L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta) e non comportano variazioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per l'operatività dello sgravio si attende l'autorizzazione della Commissione europea e le istruzioni dell'INPS.
Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)
Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale (Art. 12)
In favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo, si prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, a condizione che non vengano richiesti le ulteriori 6 settimane di integrazione salariale del decreto Ristori, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
L'esonero è fruibile entro il 31 gennaio 2021 e viene attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020, riparametrato ed applicato su scala mensile.
Lo sgravio, che non concerne i premi e i contributi dovuti all’INAIL, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per l'operatività dello sgravio si attende l'autorizzazione della Commissione europea e le istruzioni dell'INPS.
Esoneri contributivi decreti Agosto, Ristori e Ristori bis: quadro operativo
Esonero contributivo | Operatività | Riferimenti normativi e di prassi |
Alternativo ai trattamenti di integrazione salariale | SI | Decreto Agosto(decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, art. 3)Istruzioni INPS: circolare n. 105 del 18/9/2020 e messaggio n. 4254 del 13/11/2020Autorizzazione UE: SI |
Decontribuzione Sud | SI | Decreto Agosto(decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, art. 27)Istruzioni INPS: circolare n. 122 del 22/10/2020Autorizzazione UE: SI |
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura | SI, ma si attende modulo di istanza e indicazione della procedura da seguire per la richiesta | Decreto Ristori(decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 16)Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13/11/2020Autorizzazione UE: SI |
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura | SI, ma si attende modulo di istanza e indicazione della procedura da seguire per la richiesta | Decreto Ristori bis(decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 21)Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13/11/2020Autorizzazione UE: SI |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato | NO | Decreto Agosto(decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, Art. 6)Istruzioni INPS: in attesa |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali | NO | Decreto Agosto(decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, Art. 7)Istruzioni INPS: in attesaAutorizzazione UE: in attesa |
Alternativo ai trattamenti di integrazione salariale | NO | Decreto Ristori(decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 12)Istruzioni INPS: in attesaAutorizzazione UE: in attesa |