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Archivio newsAppalti “labour intensive": esclusa la competenza dell'INL per le verifiche sulle ritenute fiscali del committente
Con la nota n. 1037 del 25 novembre 2020, l’Ispettorato nazionale del Lavoro interviene in materia di accertamento e istruttoria degli illeciti posti a carico del committente di appalti c.d. “ labour intensive” per l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Gli obblighi di controllo del committente sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e non può configurarsi alcuna competenza dell’Istituto.
In merito all’ accertamento e all’ istruttoria degli illeciti a carico del committente in materia di omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’Ispettorato nazionale del Lavoro non ritiene possa configurarsi alcuna propria competenza. E’ quanto pronunciato dall’Istituto con la nota 1037 del 25 novembre 2020.
I nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti, c.d. “labour intensive”, stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
La disposizione prevede inoltre, in caso di violazione dei predetti obblighi, una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa”.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 1/E del 2020, ha precisato che “tale somma non è dovuta quando l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo”.
Ne deriva, quindi, che l’illecito a carico del committente si realizzi solo all’esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale.
Dunque, è da ritenere che gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro; al contrario, si ritiene che la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, debba essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura.
Ispettorato nazionale a del Lavoro, nota 25/11/2020, n. 1037