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Archivio newsDecreto Ristori quater: bonus da 1.000 a 800 euro per precari, autonomi e sportivi
Una nuova indennità una tantum dell'importo di 1.000 euro in favore dei lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. E' quanto prevede il decreto Ristori quater, approvato dal Consiglio dei Ministri, in favore degli stagionali e dei lavoratori in somministrazione e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori intermittenti, degli autonomi occasionali, degli incaricati alle vendite a domicilio e dei lavoratori dello spettacolo. Lo stesso decreto riconferma, per il mese di dicembre 2020 e nella misura di 800 euro, un'indennità per i lavoratori sportivi.
Via libera del Consiglio dei Ministri "notturno" del 29 novembre 2020 al decreto Ristori quater, il quarto decreto legge delle serie "Ristori" che il Governo ha emanato nell'arco degli ultimi due mesi per disporre nuove misure urgenti per imprese, professionisti e lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Ristori quater, in particolare, rinnova i bonus di 1.000 euro riconosciuti dal primo decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020) a specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro a causa del COVID-19, secondo il meccanismo del doppio binario che distingue tra lavoratori che hanno e che non hanno fruito dell'indennità in precedenza. Per i primi, il riconoscimento avviene d'ufficio; per i secondi, su domanda.
Previsti anche nuovi aiuti per i lavoratori dello sport.
Hanno diritto alla nuova indennità onnicomprensiva una tantum dell'importo di 1.000 euro i lavoratori che ne hanno già beneficiato con il decreto Ristori (articolo 15 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137). Più nel dettaglio, si tratta dei:
· lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
· lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
· lavoratori intermittenti;
· lavoratori autonomi occasionali;
· lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
· lavoratori dello spettacolo;
· lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Lavoratori autonomi e dipendenti non beneficiari dei bonus del decreto Ristori
Per coloro che invece non hanno beneficiato del bonus del decreto Ristori, si apre una nuova chance con il decreto Ristori quater. Potranno infatti chiedere l'una tantum dell'importo di 1.000 euro se rientranti nelle seguenti categorie:
1. lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI;
2. lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Anche in questo caso, i lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né dell'indennità di disoccupazione NASpI;
3. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
4. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater;
5. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere sempre alla data di entrata in vigore del Ristori quater e che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
6. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del Ristori quater e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I soggetti di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, alla data di presentazione della domanda, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nonchè titolari di pensione.
A questi lavoratori si aggiungono poi i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Per avere diritto all'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro devono essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
L'indennità di 1.000 euro spetta infine ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
· con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
· con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il decreto Ristori quater riconferma anche per il mese di dicembre 2020 e nella misura di 800 euro (come previsto dal decreto Ristori) l'indennità, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A, è esentasse e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, delle prestazioni di cui al Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44), dei redditi da lavoro autonomo (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 compresi i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nonché ai percettori di pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
Ai lavoratori già beneficiari dell’indennità in base ai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori, l’indennità pari a 800 euro è erogata anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di ulteriore domanda.
Gli altri lavoratori saranno invece tenuti a presentare apposita domanda online.