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Archivio newsLavoratore notturno: criteri di prevalenza tra previsioni legali e contrattuali
Nella nota n. 1050 del 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo i requisiti che individuano il lavoratore subordinato come “notturno”, con riferimento alla disciplina dettata dal legislatore nel D.Lgs. n. 66/2003 e tenendo conto delle previsioni in materia indicate dalla contrattazione collettiva. In particolare viene specificato che, al di là delle indicazioni generali, laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale –utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 1050 del 26 novembre 2020, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla definizione della figura di lavoratore notturno, ovvero che presta la propria attività di lavoratore subordinato per un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Il periodo che rileva ai sensi del citato art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, infatti, potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7), a seconda di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Si definisce “lavoratore notturno” :
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Tuttavia, in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo.
Laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale –utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l’anno).
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 26/11/2020, n. 1050