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Decreto Ristori quater: la mappa delle novità

Proroga per imprese e professionisti delle scadenze fiscali del 30 novembre. Rinvio al 1° marzo 2021 delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Nuove regole per la rateazione dei debiti fiscali. Ammissione ai contributi a fondo perduto del primo decreto Ristori di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Cancellazione della seconda rata IMU ai soggetti passivi d'imposta. Novità per i trattamenti di integrazione salariale del decreto Agosto. Nuovi aiuti per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per i lavoratori impiegati nel settore dello sport. Sono queste le principali misure del decreto Ristori quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) contenente misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3 Titoli:

- Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”;

- Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro”

- Titolo III “Ulteriori misure urgenti”.

L’art. 1, ai commi da 1 a 5, conferma la proroga degli acconti IRPEF, IRES e IRAP del 30 novembre anticipata dal comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 novembre 2020.

In particolare, il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP viene slittato:

(i) al 10 dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

(ii) al 30 aprile 2021 nei seguenti casi:

- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020;

- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati negli Allegato 1 e 2 del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), aventi domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa;

- per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 (non si fa luogo al rimborso di quanto già versato).

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) e dall’articolo 6 del D.L. Ristori bis.

Il comma 6 dell’art. 1 interviene invece sul termine fissato dall’articolo 42-bis, comma 5, del decreto Agosto (D.L. 104/2020) per regolarizzare gli omessi versamenti IRAP ex articolo 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti del Temporary Framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19).

In particolare, la scadenza per sanare il mancato pagamento corrispondendo la sola imposta non versata (senza applicazioni di sanzioni né interessi), originariamente fissata al 30 novembre 2020, viene spostata al 30 aprile 2021.

Con l’art. 2 viene disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale), dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I versamenti sono sospesi anche:

(i) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;

(ii) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020);

- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L’art. 3 proroga di 10 giorni - dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 - il termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi ed dell’IRAP.

Il successivo art. 4, invece, interviene sull’art. 68, comma 3 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), rinviando al 1° marzo 2020 il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza il 10 dicembre 2020 senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

All’art. 5 figura la proroga dei versamenti nel settore dei giochi. In particolare, viene disposto che il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 può essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre entro il 18 dicembre 2020.

La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con il pagamento degli interessi legali calcolati giorno per giorno. I versamenti devono essere effettuati:

- la prima rata entro il 22 gennaio 2021;

- le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo;

- l'ultima rata entro il 30 giugno 2021.

Con l’articolo 6 viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (riportati nell’Allegato 1): 46.12.01, 46.14.03, 46.15.01, 46.15.03, 46.15.05, 46.15.06, 46.15.07, 46.16.01, 46.16.02, 46.16.03, 46.16.04, 46.16.05, 46.16.06, 46.16.07, 46.16.08, 46.16.09, 46.17.01, 46.17.02, 46.17.03, 46.17.04, 46.17.05, 46.17.06, 46.17.07, 46.17.08, 46.17.09, 46.18.22, 46.18.92, 46.18.93, 46.18.96, 46.18.97, 46.19.01, 46.19.02, 46.19.03.

L’art. 7 rinnova l’istituto della dilazione dei ruoli di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Viene innanzitutto previsto (nuovo comma 1-quater del predetto articolo 19) che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Viene inoltre precisato che non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in qualunque momento antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione.

Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Un’altra novità riguarda le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021. In particolare, viene previsto che per le richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di debito entro la quale non si deve dimostrare con apposita documentazione la temporanea situazione di obiettiva difficoltà a pagare le rate è aumentata da 60.000 a 100.000 euro.

Sempre con riferimento alle rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

È inoltre previsto che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Viene infine disposto che possono essere accordate nuove dilazioni anche relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate - rottamazione e saldo e stralcio - disciplinate dal D.L. 193/2016 e dal D.L. 148/2017.

All’art. 8 viene precisato che l’esenzione IMU per alberghi e strutture ricettive ex articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ex articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto Agosto (D.L. 104/2020), ex articolo 9, comma 1, del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ed ex articolo 5, comma 1, del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) si applica ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

L’articolo 9 prevede nuove indennità per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare, è riconosciuta un’indennità di 1.000 euro in favore:

- dei soggetti beneficiari dell’indennità di 1.000 euro di cui all’articolo 15, comma 1, del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);

- dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;

- dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;

- dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

- dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

Viene inoltre riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali qualora siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

- assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

È concessa inoltre un'indennità di 1.000 euro anche a favore degli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Prevista un’indennità di 1.000 euro anche a favore dei:

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

L’art. 11 prevede, invece, l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di dicembre 2020, di un'indennità pari a 800 euro, nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Con l’art. 10 viene aumenta di 92 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, istituito dall’articolo 3 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).

Con l’art. 12 viene incrementata di:

- 90 milioni, per l’anno 2021, la dotazione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;

- 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai predetti fondi non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei predetti contributi, i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Viene inoltre aumentata di:

- 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, la disponibilità del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi vengono stanziati 350 milioni;

- 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

All’articolo 13 viene disposto che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 - data di entrata in vigore del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) - nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

L’art. 21 riduce da 600 milioni a 450 milioni di euro (250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l’anno 2021) la disponibilità del Fondo per la filiera della ristorazione, istituito dall’articolo 58 del decreto Agosto (D.L. 104/2020).

Viene inoltre precisato che le risorse relative all’anno 2021 potranno essere utilizzate anche per le istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2020.

Si ricorda che il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, per un minimo di 1.000 e un massimo di 10.000 euro, per gli acquisti, effettuati dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli.

Altra modifica apportata attiene ai requisiti i richiesti ai fini dell'ammissione ai contributi.

In particolare, viene chiarito che gli agriturismi (codice Ateco 56.10.12) possono accedere ai contributi anche se svolgono l’attività di ristorazione solo in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola. Altra novità l'estensione della platea di beneficiari con l’ammissione del codice Ateco 2007 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole” e degli ittiturismi (con la specificazione che, ai soli fini della presente procedura, devono indicare il codice ATECO 56.10.12).

A seguito delle modifiche apportate, possono quindi presentare domanda di contributo le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto):

- con codice Ateco prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00;

- con codice Ateco 55.20.52 e 56.10.12. Gli ittiturismi, ai soli fini della presentazione della domanda, devono indicare il codice Ateco 56.10.12.

Il contributo spetta alle imprese il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Tale requisito del calo del fatturato non è richiesto alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

D.L. 30/11/2020, n. 157 (Gazzetta Ufficiale 30/11/2020, n. 297)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/12/01/decreto-ristori-quater-mappa-novita

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