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Archivio newsBRRD: i chiarimenti della Commissione Europea
La comunicazione della Commissione Europea relativa all’interpretazione di talune disposizioni giuridiche del quadro riveduto per la risoluzione delle banche in risposta alle domande poste dalle autorità degli Stati membri. Dal recepimento delle normative in parola, dovrebbe risultare rafforzata la capacità di assorbimento delle perdite delle banche e quindi risultare facilitata la ricapitalizzazione con mezzi privati qualora esse incorrano in difficoltà finanziarie e siano successivamente sottoposte a risoluzione.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C427 del 2 dicembre 2020, la comunicazione della Commissione Europea relativa all’interpretazione di talune disposizioni giuridiche del quadro riveduto per la risoluzione delle banche in risposta alle domande poste dalle autorità degli Stati membri.
La riforma del settore bancario, che comprende tra l’altro la Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II) e il Regolamento (UE) 2019/877 (SRM II), ha lo scopo di attuare nell’Unione Europea la norma internazionale sulla capacità di assorbire completamente le perdite (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) per le banche di rilevanza sistemica a livello globale, adottata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015, e migliora l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) per tutte le banche.
Gli Stati membri dovrebbero recepire le disposizioni di tale direttiva negli ordinamenti nazionali entro il 28 dicembre 2020. Al fine di facilitare un recepimento tempestivo, coerente e accurato, il 29 settembre 2020 la Commissione ha già adottato una comunicazione contenente le risposte alle domande sollevate dalle autorità degli Stati membri in merito all’interpretazione di talune disposizioni della BRRD e alle loro interazioni con l’SRMR (regolamento sui requisiti patrimoniali – CRR).
Dal recepimento delle normative in parola, dovrebbe risultare rafforzata la capacità di assorbimento delle perdite delle banche e quindi risultare facilitata la ricapitalizzazione con mezzi privati qualora esse incorrano in difficoltà finanziarie e siano successivamente sottoposte a risoluzione.
Nella comunicazione pubblicata in GUUE viene specificato che quanto in essa riportato:
- chiarisce le disposizioni già contenute nella normativa applicabile;
- non estende in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per le autorità competenti e gli operatori interessati;
- è unicamente intesa ad assistere le autorità degli Stati membri nel recepimento delle pertinenti disposizioni giuridiche nell’ordinamento nazionale e nella loro attuazione.
Infatti, solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione.
Commissione Europea, comunicazione 2020/C 417/02 (GGUEE 02/12/2020, n. C 417)