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Archivio newsContratti di lavoro a termine: rinnovi e proroghe acausali fino al 31 marzo 2021
Il disegno di legge di Bilancio 2021 proroga l’applicabilità della norma del decreto Rilancio che consente ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a termine, anche in somministrazione, in assenza di una delle causali previste dal decreto Dignità. La deroga all’obbligo della causale, estesa fino al 31 marzo 2021 (dall’attuale 31 dicembre 2020), può avvenire in un’unica occasione, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rinnovo o proroga. Inoltre, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti per un periodo massimo di 12 mesi.
Nel disegno di legge di Bilancio 2021, presentato dal Governo al Parlamento lo scorso 18 novembre e ora all’esame della Camera, tra gli articoli inclusi nel Titolo VI, in materia di “Lavoro, Famiglia e Politiche Sociali”, il legislatore ha previsto un articolo riguardante i rapporti di lavoro a termine. In particolare, l’articolo 47 dispone la proroga della agevolazione, presente nell’articolo 93 del decreto Rilancio (decreto Legge 34/2020), che stabilisce la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di una delle causali create dal decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018).
Ragion per cui, con la vigenza della legge di Bilancio 2021, prevista per il 1° gennaio 2021, sarà possibile applicare l’agevolazione suindicata sino al 31 marzo 2021 e non più entro il 31 dicembre 2020.
Al fine di aver ben chiaro l’ambito applicativo della succitata disposizione, è il caso di riepilogarne il contenuto ed evidenziarne le possibili casistiche.
L’articolo 93, del decreto Rilancio, così come modificato dalla legge di Bilancio 2021, offre la possibilità, sino al 31 marzo 2021, di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, senza l’obbligo di precisare una delle motivazioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. Parliamo di una delle seguenti causali:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività,
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori,
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
In questo modo, si crea una sospensione degli obblighi che contemplano il vincolo di inserire, nel contratto individuale di lavoro, una causale che giustifichi l’assunzione del lavoratore a termine, in virtù del principio, previsto dall’articolo 1, del decreto legislativo n. 81/2015, che stabilisce che “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e quindi, indirettamente, ponendo dei limiti all’utilizzo delle altre tipologie contrattuali, tra cui proprio il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Ricordo che in caso di primo contratto a tempo determinato, di durata superiore ai 12 mesi, dovrà essere comunque prevista obbligatoriamente, all’interno del contratto individuale di lavoro, la motivazione per la quale l’azienda ha avviato il contratto stesso. Infatti, la norma agevolante è prescritta esclusivamente in caso di rinnovo (secondo o successivo contratto a termine con quel determinato lavoratore) ovvero in caso di proroga (continuazione del contratto stipulato tra le parti oltre la data inizialmente fissata come scadenza del rapporto di lavoro).
L’agevolazione è operativa dal 15 agosto (data di vigenza del decreto “Agosto”) al 31 marzo 2021.
Il termine del 31 marzo si riferisce esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell’accordo di proroga, per cui la durata del rapporto stesso potrà ben protrarsi oltre tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a termine avvenuti tra l’azienda e quel determinato lavoratore.
Altro limite, alla disposizione in argomento, è il numero massimo di contratti agevolati.
Il legislatore ha disposto che la deroga all’obbligo della causale potrà avvenire in un’unica occasione, indipendentemente dalla tipologia scelta: rinnovo o proroga. Detto calcolo va effettuato dalla data di vigenza del decreto legge n. 104/2020 e cioè dal 15 agosto 2020.
Esempio
Qualora si sia fruito dell’agevolazione rinnovando un contratto acausale, successivamente al 15 agosto 2020, non si potrà prorogare detto contratto senza specificare una motivazione. Viceversa, qualora si sia prorogato un contratto, sempre dopo il 15 agosto, fruendo dell’aiuto normativo previsto dall’articolo 93, a scadenza, un ulteriore contratto a termine (rinnovo) dovrà prevedere obbligatoriamente una causale. |
Un terzo limite attiene al periodo massimo di durata del rapporto agevolato, che non potrà superare i 12 mesi. E con riferimento alla durata, va, inoltre, controllato anche il rispetto del limite di durata massima complessiva, tra tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi con il lavoratore, che non potrà essere superiore ai 24 mesi. Proprio per la mancanza di quest’ultimo requisito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, è intervenuto chiarendo che non è possibile rinnovare il contratto a tempo determinato dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, in virtù di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 (cd. contratto “assistito”).
Altro aspetto facilitante per il rinnovo del contratto a termine, effettuato entro il 31 marzo 2021, è la possibilità di non applicare l’obbligo del cd. stop & go e cioè di quel periodo di vacanza obbligatoriamente previsto tra due contratti di lavoro a tempo determinato. Mentre, in caso di prosecuzione del rapporto, la proroga non andrà computata nel massimale previsto dalla normativa di riferimento, che dispone un massimale di 4 proroghe.
Riassumendo:
1. in caso di rinnovo, le parti non dovranno attendere il periodo di vacanza contrattuale, previsto dall’articolo 21, comma 2, del TU sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015); per cui potranno tranquillamente rinnovare il contratto anche dal giorno successivo a quello indicato quale termine del contatto precedente;
2. in caso di continuazione di un rapporto in essere, la proroga non dovrà essere conteggiata nel massimale di proroghe (4), previsto dal comma 1, dell’articolo 21, del Decreto Legislativo n. 81/2015. In pratica, qualora l’azienda abbia già disposto delle 4 proroghe con quel determinato lavoratore, potrà comunque provvedere a dare continuità al rapporto di lavoro senza dover prevedere la causale obbligatoria.
Contratti a termine: le regole per rinnovo e proroga nel periodo emergenziale
Tipologia | Causale | |
SI | NO | |
1° Contratto a tempo determinato | Durata superiore ai 12 mesi | Durata massima di 12 mesi |
Rinnovo (secondo o successivo contratto a termine con quel determinato lavoratore) | ‐ Se, dal 15 agosto 2020, le parti hanno proceduto ad un rinnovo o proroga agevolata ‐ Se il rinnovo ha una durata superiore ai 12 mesi ‐ Se la durata complessiva, tra tutti i contratti a termine intercorsi con il lavoratore, supera i 24 mesi | Se, dal 15 agosto 2020, le parti non hanno proceduto ad un rinnovo o proroga agevolata ed il rinnovo non ha una durata superiore ai 12 mesi |
Proroga (continuazione del contratto stipulato tra le parti oltre la data inizialmente fissata come scadenza del rapporto di lavoro) | ‐ Se, dal 15 agosto 2020, le parti hanno proceduto ad un rinnovo o proroga agevolata ‐ Se la proroga ha una durata superiore ai 12 mesi ‐ Se la durata complessiva, tra tutti i contratti a termine intercorsi con il lavoratore, supera i 24 mesi | Se, dal 15 agosto 2020, le parti hanno proceduto ad un rinnovo o proroga agevolata e la proroga non ha una durata superiore ai 12 mesi |
Rinnovo | Il rinnovo effettuato presso l’Ispettorato del lavoro, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 (cd. contratto assistito). |
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza