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Archivio newsBanca d’Italia: sistema LCH Limited e ICE Clear Europe Limited. Le regole per gli enti italiani
Con il provvedimento 24 novembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Banca d'Italia, acquisita l’intesa della Consob, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, si applicano agli enti italiani che partecipano direttamente al sistema gestito da LCH Limited o al sistema gestito da ICE Clear Europe Limited, regolati dalla legge inglese.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 dicembre 2020, il provvedimento 24 novembre 2020 della Banca d’Italia relativo all’applicazione agli enti italiani, partecipanti ai sistemi gestiti dalle controparti centrali LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, regolati dalla legge inglese, delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto.
Il provvedimento tiene contro della direttiva 98/26/CE che, sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, dispone che gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi.
Considerato che ai sistemi gestiti da LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, designati ai sensi della direttiva 98/26/CE dalla Bank of England e ai quali partecipano enti insediati in Italia, si applica fino al 31 dicembre 2020 la disciplina europea sulla definitività degli ordini di trasferimento di cui alla medesima direttiva; e considerando che tali sistemi, in quanto regolati dalla legge inglese, costituiranno alla scadenza del periodo di transizione sistemi di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è sorta l’esigenza di garantire ai sistemi gestiti da tali controparti centrali le tutele previste al fine di contenere il rischio sistemico e, in tale modo, preservare le condizioni per un accesso degli enti italiani su base equa e non discriminatoria.
Con il provvedimento, la Banca d'Italia acquisita l’intesa della Consob, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 5, del medesimo decreto, agli enti italiani che partecipano direttamente al sistema gestito da LCH Limited o al sistema gestito da ICE Clear Europe Limited, regolati dalla legge inglese, a condizione e fintantoché la controparte centrale interessata sia riconosciuta nell'Unione per effetto di un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Banca d’Italia, provvedimento 24/11/2020 (Gazzetta Ufficiale 09/12/2020, n. 305)