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Archivio newsTariffa premio INAIL: riduzione confermata anche per il 2020
E’ siglato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello di Economia e Finanze il decreto con cui si provvede a confermare, anche per il 2020, la riduzione del tasso medio di tariffa applicabile per la determinazione del premio INAIL. Lo sconto diminuisce in misura proporzionale all’aumentare dell’organico aziendale. La riduzione contributiva si applica a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, con esclusione di quelli già sottoposti a revisione tariffaria per i quali la predetta riduzione è inglobata nella revisione tariffaria medesima.
Con il decreto interministeriale datato 3 agosto 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze approvano la determinazione n. 92 del 30 marzo 2020 con la quale l’INAIL conferma, per il 2020, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. In particolare, alla Tariffa dei premi in vigore dal 2018 si applicano le seguenti percentuali di riduzione:
- fino a 10 lavoratori per anno del triennio della PAT: 28%
- da 10,01 a 50 lavoratori per anno del triennio della PAT: 18%;
- da 50,01 a 200 lavoratori per anno del triennio della PAT: 10%;
- oltre 200 lavoratori per anno del triennio della PAT: 5%;
L’elaborazione viene effettuata dall’INAIL per lavorazione ovvero per singola voce di tariffa. Nel caso di posizione ponderata, ovvero più lavorazioni che esprimono un unico tasso medio ponderato, l’elaborazione viene effettuata unitariamente.
Gli elementi riferiti al datore di lavoro, per lavorazione, sono:
- Le retribuzioni
- Il costo per gli infortuni e le malattie professionali imputato alla lavorazione
- La riserva sinistri (pari ad una percentuale del premio relativo alla lavorazione per la quale viene elaborato il tasso)
- Il numero lavoratori anno (che non rappresenta le persone fisiche assicurate ma è un dato statistico dedotto dalle retribuzioni).
Gli elementi di ordine generale, imputati pro quota attraverso delle percentuali, sono
- La ripartizione delle spese generali di funzionamento dell’INAIL
- La ripartizione degli oneri di rivalutazione delle rendite esistenti
- La ripartizione degli oneri di rendita non imputabili ad una lavorazione esistente
- La ripartizione degli oneri sostenuti per le conseguenze degli infortuni “in itinere” che, per loro natura, non possono essere imputati ad alcuna lavorazione.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 03/08/2020