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Archivio newsBonus assunzioni 2020: corsa contro il tempo per imprese e studi professionali
Si avvicina il termine concesso a imprese e studi professionali per effettuare nuove assunzioni stabili o per procedere alla stabilizzazione dei contratti in essere al fine di fruire dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal decreto Agosto. La deadline è il 31 dicembre 2020 anche per le assunzioni a termine o con contratto stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, duramente colpito dalla crisi per Covid-19. I datori di lavoro, dopo aver effettuato l'assunzione (o la trasformazione del rapporto precario), devono inviare domanda di ammissione all’esonero all'INPS.
Dicembre è sempre stato un mese di scadenze per aziende e studi professionali. E il 2020, complice il Covid-19 e la copiosa decretazione d'urgenza che lo ha accompagnato, non è da meno.
Scadenze fiscali a parte, entro il mese di dicembre i datori di lavoro sono chiamati a procedere alle assunzioni o alla stabilizzazione dei contratti in essere per non perdere le opportunità di risparmio contributivo (a seconda dei casi, parziale o totale) concesse dal legislatore, emergenziale e non. Tra queste rientra l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni stabili o, limitatamente al settore del turismo e degli stabilimenti termali, assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Agosto, in vigore dallo scorso 15 agosto, ma reso operativo dall'INPS solo qualche settimana fa.
Vediamo quali sono i requisiti, le procedure di richiesta e quanto risparmierebbe il datore di lavoro assumendo nuovo personale (o trasformando contratti già in essere) entro il 31 dicembre 2020.
Il decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126) ha previsto:
- all’articolo 6, l’esonero totale, per una durata massima di 6 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni o per le trasformazioni a tempo indeterminato;
- all'art. 7, l'esonero totale, per una durata pari al periodo dei contratti stipulati e in ogni caso non superiore ai 3 mesi, dal versamento dei contributi per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
L'esonero è stato sbloccato dall'INPS con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, che ha fornito le indicazioni operative.
L'articolo 6 del decreto Agosto riconosce al datore di lavoro uno sgravio contributivo totale:
- per le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la stessa impresa/studio professionale,
- per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato,
effettuate nel periodo dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.
Tra i rapporti di lavoro incentivati, non sono compresi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L'articolo 7 del decreto Agosto estende l'incentivo di cui all'art. 6 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nello stesso periodo.
Alla conversione dei contratti precari in contratti a tempo indeterminato si applica quanto previsto dall’articolo 6 con riguardo alla trasformazione.
Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro privati (è quanto chiarisce l'INPS, anche se la norma non circoscrive l'ambito ai soli datori di lavoro "privati"), anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo.
L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto Agosto può essere riconosciuto:
- per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale (nuove assunzioni, anche a scopo di somministrazione o trasformazioni di precedenti rapporti a termine);
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero contributivo è invece escluso per i contratti:
· di apprendistato (di qualsiasi tipologia);
· di lavoro domestico;
· di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato.
Dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero contributivo di cui al citato articolo 6 è esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nello stesso periodo ricompreso (articolo 7). In questi casi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi.
L’esonero contributivo di cui agli articoli 6 e 7 è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un valore pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12):
- per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tale soglia va riproporzionata per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese (per i quali va presa a riferimento la misura giornaliera di 21,66 euro (€ 671,66/31) e nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Il datore di lavoro che ha già beneficiato dell’esonero per le assunzioni a termine, come espressamente previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020 sino ad un massimo di tre mesi, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, ha diritto all'ulteriore esonero di sei mesi a partire dalla data di conversione
L'INPS suggerisce di fare molta attenzione nel determinare le contribuzioni oggetto dello sgravio, dalle quali vanno esclusi, oltre ai premi e contributi dovuti all’INAIL, anche le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento nonchè le altre espressamente previste dal legislatore.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla scadenza, il datore di lavoro avrà anche diritto alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto (articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate ed è subordinata al possesso del DURC e alle altre condizioni generali in materia di incentivi all’occupazione.
L'esonero di cui all'art. 6 del decreto Agosto non necessita di approvazione comunitaria in quanto intervento generalizzato ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese.
Il beneficio contributivo di cui all'art. 7 è stato invece approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.
L’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
L'INPS specifica che la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES”. disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Nella domanda va indicato:
- il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta (non è ammessa pertanto l'assunzione/trasformazione postuma) l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
L’INPS, dopo aver svolto i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro, sulla disponibilità delle risorse e limitatamente alle istanze di agevolazione di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, la presenza o meno del richiedente nell’elenco “Deggendorf” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
Il datore di lavoro, dopo essere stato autorizzato dall'INPS, può fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens).
Esonero contributivo: gli articoli 6 e 7 del decreto Agosto
Sede di lavoro | L'intero territorio nazionale |
Soglia e durata massima di esonero contributivo | 8.060 euro annui pari a 671,66 euro mensili: · fino ad un massimo di 6 mensilità, in caso di nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato · per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità, per i contratti a termine e stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. |
Assunzione/trasformazione/conversione | Dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 |
Rapporti di lavoro incentivati | (Art. 6) · Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione · Contratto di lavoro subordinato per soci lavoratori di cooperative (Art. 7) Contratti a termine o stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali |
Rapporti di lavoro esclusi | Apprendistato (di qualsiasi tipologia), lavoro domestico, lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulati a tempo indeterminato |
Domanda e procedura | · Domanda di ammissione on-line “DL104-ES” da inoltrare all’INPS · Verifiche dell'INPS e calcolo dell’importo dell’incentivo spettante · Autorizzazione dell'INPS a fruire dell'esonero per il periodo spettante |
Fruizione del beneficio | Conguaglio nelle denunce contributive |