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Plastica monouso: divieti e restrizioni per le imprese. Costi in aumento

Garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti plastici monouso attraverso una diminuzione graduale della loro immissione sul mercato, incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per quanto concerne i materiali in contatto con gli alimenti, nonché nuove sanzioni per le violazioni dei divieti all’utilizzo della plastica. E’ quanto previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, in corso di conversione in legge alla Camera, per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 entro il 2021. Una serie di misure ideate per il rispetto dell’ambiente, che avranno ripercussioni sul sistema impresa: dalla riconversione produttiva di chi produce “plastica”, agli aumenti di costi e a nuovi adempimenti. Per spingere alla riconversione produttiva è prevista, dalla legge di Bilancio 2021, l’introduzione della plastic tax.

Il 5 giugno 2019 è stata formalmente adottata la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Tale provvedimento, il cui recepimento è in corso alla Camera per mezzo del disegno di legge delegazione europea 2019-2020, fa parte di una serie di direttive che il legislatore europeo ha adottato nel corso degli anni per combattere l’inquinamento provocato dalla plastica. Il suo obiettivo dichiarato è quello di arginare l’incidenza della presenza della plastica nell’ambiente, in particolare marino, e sulla salute umana, spingendo verso un’economia circolare (in cui il rifiuto diviene una risorsa per un altro soggetto), che si caratterizzi per comportamenti imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi.

Focalizzandosi sui prodotti plastici monouso e sugli attrezzi da pesca in plastica, essa si caratterizza per la sua specificità rispetto alle precedenti direttive, che hanno sempre adottato un approccio più “globale”.

Pe realizzare il suo ambizioso obiettivo la direttiva prescrive una serie di misure che gli Stati membri dovranno adottare e che possono così sintetizzarsi:

- misure volte alla riduzione del consumo dei prodotti elencati nella parte A) dell’Allegato, in conformità con gli obiettivi della UE in materia di prevenzione dei rifiuti;

- misure che comportino restrizioni all’immissione in commercio di prodotti di plastica monouso elencati nella parte B) dell’Allegato e di prodotti in plastica oxo-degradabile;

- misure che incidano sulla progettazione dei prodotti (ad esempio, progettazione di bottiglie con “tappo collegato”);

- misure che garantiscano il rispetto dei requisiti di marcatura di cui all’art. 7.1 da parte dei prodotti elencati nella parte D) dell’Allegato che vengano immessi sul mercato;

- misure che prevedano una responsabilità estesa del produttore dei prodotti elencati nella parte E) dell’Allegato che vengano immessi sul mercato;

- misure necessarie per la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio di questi rifiuti nel rispetto delle soglie rispettivamente previste per il 2025 ed il 2029;

- misure di sensibilizzazione, in primo luogo dei consumatori, atte a stimolare comportamenti che comportino una riduzione della dispersione nell’ambiente dei rifiuti oggetto della direttiva;

- misure di natura sanzionatoria, finalizzate ad assicurare l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione.

Gli stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 3 luglio 2021, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 6.1 (in questo caso la data prevista è il 3 luglio 2024) ed all’art. 8 (in questo caso la data prevista è il 31 dicembre 2024), sebbene con alcune eccezioni contemplate nell’art. 17.1 (per le quali la data di recepimento è il 5 gennaio 2023).

Per il recepimento della direttiva in commento è in corso di discussione alla Camera, dopo l’approvazione del Senato, il disegno di legge, avente ad oggetto la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020”.

All’art. 22 vengono enunciati gli specifici principi ed i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2019/904. Essi sono di seguito (art. 22, comma primo):

- garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti plastici monouso di cui alla parte A) dell’Allegato (trattasi di tazze per bevande e contenitori per alimenti). Tale obiettivo dovrà accompagnarsi con la promozione del passaggio verso un’economia circolare, come delineata nella direttiva e come già previsto dalla Legge di Bilancio 2020, all’art.1, comma 653, lettera a) (lett.a).

In essa, da un lato, è stato previsto un credito di imposta del 10% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per “l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002” e, dall’altro, è stata introdotta la Plastic Tax, che tassa il consumo di manufatti di singolo impego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari”, la cui applicazione è al momento rinviata al 1 gennaio 2021;

- incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per quanto concerne i materiali che debbano entrare in contatto con gli alimenti. Tale obiettivo non può ovviamente prescindere dal rispetto della normativa comunitaria in materia di igiene e sicurezza alimentare (lett. b) per cui,

- ove non sia possibile eliminare immediatamente questi prodotti per carenza di alternative riutilizzabili che siano sicure, si dovrà prevedere di diminuire gradualmente l’immissione sul mercato dei prodotti monouso, nel rispetto delle scadenze previste dalla direttiva, permettendo la commercializzazione di prodotti realizzati in plastica compostabile e biodegradabile certificata EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile (lett. c);

- adottare misure miranti all’informazione ed alla sensibilizzazione dei consumatori, nonché all’incentivazione all’assunzione di un comportamento responsabile, al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti oggetto della Direttiva, ed inoltre adottare adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, fatta eccezione di quelli ad uso industriale o per altri usi ed applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori (lett. d);

- includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso il cui consumo dovrà essere sensibilmente ridotto, compatibilmente con gli indirizzi ex art. 12, comma secondo, della direttiva (lett. e);

- introdurre una disciplina sanzionatoria per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni della direttiva, che si caratterizzi per la sua “effettività”, “proporzionalità” e “capacità di dissuasione”. Viene inoltre prevista una specifica disciplina della devoluzione dei proventi delle predette sanzioni (lett. f);

- abrogare l’articolo 226-quater del D.Lgs. n. 152/2006, contestualmente al recepimento della direttiva (lett.g).

Questo ultimo aspetto ha un impatto immediato sul nostro sistema normativo, perché la disposizione che verrà abrogata ha già introdotto nel nostro ordinamento alcune misure volte precipuamente a prevenire la produzioni di rifiuti da prodotti di plastica monouso e da materiali di origine fossile, a promuovere la loro raccolta differenziata ed il loro riciclaggio e facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili, in accordo con gli obiettivi indicati dalla UE.

Il recepimento di questa direttiva consoliderà un trend già diffuso nella UE di lotta all’inquinamento e, nel caso di specie a quello marino, i cui effetti negativi negli ultimi anni sono divenuti di grande evidenza. Questo obiettivo va di pari passo con la forte spinta verso l’economia circolare e, più in generale, verso l’adozione di nuovi modelli imprenditoriali che privilegino comportamenti a basso impatto ambientale.

Tale scelta, peraltro, comporta nell’immediato rilevanti problemi, anche di carattere pratico, relativi all’implementazione ed al rispetto delle misure indicate dalla direttiva. Al momento, l’abbandono immediato dei prodotti in plastica monouso non appare possibile, perché vanno adeguatamente preservate le esigenze di igiene e sicurezza alimentare e vanno affrontati importanti aspetti di riconversione produttiva per gli operatori del settore. Il passaggio a prodotti meno inquinanti da parte di questi soggetti e, più in generale, l’implementazione delle misure attuative della direttiva sarà necessariamente graduale e dovrà tenere conto anche degli incrementi di costi per essi (quali, ad esempio, una serie di adempimenti, nuove attività di progettazione, oltre all’applicazione della “responsabilità estesa” ex art. 8.2 della direttiva, che impone ai produttori di sostenere i costi di sensibilizzazione, gestione e bonifiche), che dovranno essere supportati per neutralizzare o almeno ridurre sensibilmente l’impatto finanziario dell’adeguamento a questa nuova disciplina.

Dall’altro lato una spinta all’abbandono dei prodotti in plastica monouso sarà costituita dall’entrata in vigore della plastic tax, che dovrebbe incidere sul costo di questi prodotti. In questo specifico ambito il credito di imposta del 10%, a detta di diversi referenti dei settori interessati, potrebbe non essere sufficiente a compensare la perdita di fatturato dei produttori.

E’ evidente, pertanto, che, fermo restando che la riduzione dell’inquinamento da plastica costituisce un obiettivo di primaria importanza e non rinviabile, la riuscita dei provvedimenti ad esso indirizzati non potrà verificarsi in assenza di un’accurata definizione delle modalità di attuazione delle misure, la programmazione di un adeguato supporto ai produttori nella fase di riconversione delle attività verso la produzione di prodotti ecocompatibili, e comunque non potrà prescindere dalla sensibilizzazione dei consumatori, perché solo mutando i comportamenti di chi consuma, si potrà ottenere un risultato importante in questo ambito.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/12/11/plastica-monouso-divieti-restrizioni-imprese-costi-aumento

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