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Archivio newsTerzo settore: pubblicate le norme di comportamento dell’organo di controllo
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”, un importante strumento tecnico-applicativo per i commercialisti che operano come componenti dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore e, allo stesso tempo, si pongono come punto di riferimento per l’analisi di molte tematiche operative e procedurali inerenti all’adozione delle disposizioni contenute nel “Codice del Terzo settore”. Il componente dell’organo di controllo deve, anzitutto, “interpretare” la realtà in cui si colloca, operando al fine di garantire ai terzi il corretto funzionamento dell’ente, senza richiedere oneri amministrativi o gestionali non strettamente necessari o non funzionali al raggiungimento degli interessi generali perseguiti.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” redatto grazie al contributo del gruppo di lavoro di riferimento.
Le norme ambiscono a rappresentare un importante strumento tecnico-applicativo per i commercialisti che operano come componenti dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore e, allo stesso tempo, si pongono come punto di riferimento per l’analisi di molte tematiche operative e procedurali inerenti all’adozione delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, recante il “Codice del Terzo settore”.
Il CNDCEC ritiene che il sistema di amministrazione e controllo degli ETS sia un elemento cruciale di trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholder coinvolti e, quindi, uno strumento essenziale per la buona riuscita della Riforma del Terzo settore.
Tutte le associazioni che superano i limiti dimensionali previsti nonché tutte le fondazioni che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore sono tenute a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza di almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile, quali gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Pertanto l’emanazione del documento costituisce anche per i commercialisti nominati con l’approvazione dei bilanci 2019, termine differito per l’emergenza pandemica al 31 ottobre 2020, di pianificare e organizzare il proprio intervento di vigilanza e, contestualmente, mira a rendere concreta a tutti gli enti interessati quale sia la funzione dell’organo di controllo e l’importante ruolo che lo stesso ricopre nell’ambito dell’organizzazione.
Il gruppo di lavoro che ha redatto il documento ritiene, da un lato applicabile il generale rinvio alle norme previste per le società, in quanto compatibili, dall’altro lato, sulla scorta sia della prassi operativa che di altri contributi in materia elaborati precedentemente dal CNDCEC, che lo svolgimento del controllo negli ETS sia sostanzialmente differente da quanto previsto per le imprese soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento professionale e delle priorità del controllo. In molti ambiti infatti, esistono disposizioni specifiche per gli ETS che richiedono apposite previsioni, sia in quanto la natura e gli aspetti dimensionali e organizzativi degli enti considerati richiedono un diverso approccio comportamentale.
Da mettere in evidenza in particolare, che all’organo di controllo di un ETS, è attribuito anche il compito di controllo sul concreto perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, di attività diverse e della raccolta di fondi.
Il presente contributo si muove su un assunto di fondo di particolare importanza: “il componente dell’organo di controllo deve, anzitutto, “interpretare” la realtà in cui si colloca, operando al fine di garantire ai terzi il corretto funzionamento dell’ente, senza richiedere oneri amministrativi o gestionali non strettamente necessari o non funzionali al raggiungimento degli interessi generali perseguiti”.
Se la funzione di controllo interno non fosse interpretata in questo modo non aiuterebbe le organizzazioni del Terzo settore a crescere e rafforzarsi così come previsto dal legislatore.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti auspica che l’introduzione delle norme di controllo possa recare beneficio a tutto il Settore, contribuendo a migliorare, per tramite della garanzia fornita da controlli qualificati, la trasparenza degli enti e contestualmente la fiducia che tutti gli stakeholder ripongono nel movimento.
CNDCEC, Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, DICEMBRE 2020