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Bonus 1.000 euro per autonomi e dipendenti: domande in scadenza, con qualche ostacolo

Manca poco alla scadenza dei termini per presentare le domande di indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro previste dai decreti Agosto, Ristori e Ristori quater in favore dei precari del settore turismo e terme e di altri lavoratori, dipendenti e autonomi, che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a causa del COVID-19. Entro il prossimo 15 dicembre va perentoriamente fatta richiesta dei bonus dei decreti Agosto e Ristori quater anche se, per quest'ultimo decreto, il servizio online non è ancora attivo. E, entro il 18 dicembre, va presentata domanda per il bonus del decreto Ristori.

Tre bonus una tantum dell’importo pari a 1.000 euro. Tre decreti emergenziali. Tre domande. Tre scadenze per 8 categorie di lavoratori, autonomi o dipendenti, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Un servizio online (quello per presentare la domanda di indennità in base al Ristori-quater) che, a un giorno dalla scadenza del termine (15 dicembre), non è ancora attivo. E' il quadro aggiornato delle indennità COVID-19. Un meccanismo complesso che, come una Matrioska, si articola su più binari (l'accredito diretto per i già beneficiari e la nuova domanda per i neofiti che non hanno ricevuto le indennità del decreto Agosto o del decreto Ristori).

Cosa sarà tenuto a fare chi, avendo i requisiti per le tre indennità, vuole presentare domanda per la prima volta? Dovrà presentare tre distinte domande o sarà sufficiente presentarne una? Sono tutti quesiti ai quali solo l'INPS potrà dare risposta nella circolare di prossima pubblicazione, anticipata dal messaggio 4 dicembre 2020, n. 4589.

Le indennità onnicomprensive (esentasse) spettano ai lavoratori:

· stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

· in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

· stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

· intermittenti;

· autonomi occasionali;

· incaricati alle vendite a domicilio;

· dello spettacolo;

· a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Le domande di indennità di cui all’articolo 9, decreto-legge 104/2020 vanno presentate entro il 15 dicembre 2020.

Il termine di scadenza, fissato al 13 novembre 2020 dal Decreto Ristori, è stato riaperto ad opera del Ristori quater ed ora fissato al 15 dicembre 2020.

Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 e il servizio online è attivo.

Ai soggetti beneficiari dell'indennità prevista dal decreto Agosto (articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), l’INPS provvede a erogare l’indennità automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli altri le domande di indennità di cui all’articolo 15 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) vanno presentate entro il 18 dicembre 2020.

Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020 e il servizio online è attivo dallo scorso 30 novembre.

I predetti lavoratori, se già beneficiari dell’indennità Covid-19 prevista dal decreto Ristori (articolo 15, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), riceveranno l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a 1.000 euro automaticamente, senza necessità di presentare una ulteriore domanda.

Diversamente gli altri lavoratori, rientranti sempre nelle categorie indicate e in possesso dei requisiti illustrati in tabella, dovranno presentare domanda di indennità di cui all’articolo 9 del decreto Ristori quater (decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157) entro il 15 dicembre 2020.

L’INPS non ha emanato le istruzioni e non ha rilasciato l'apposita procedura nel servizio online dedicato.

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica con le credenziali di accesso ai servizi ammesse (PIN INPS per chi ne già in possesso in quanto l’INPS non rilascia più nuovi PIN; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato o avvalendosi del Enti di Patronato.

Indennità Covid-19 di 1.000 euro decreti Agosto, Ristori e Ristori quater: tutti i requisiti da possedere

Decreto AgostoDomanda entro il 15 dicembre Servizio online disponibileDecreto RistoriDomanda entro il 18 dicembre Servizio online disponibileDecreto Ristori quaterDomanda entro il 15 dicembre Servizio online NON disponibile
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (1)
Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 Non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASpI alla data del 15 agosto 2020.Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASpI alla data del 29 ottobre 2020.Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASpI alla data del 30 novembre 2020.
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (1)
Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASpI alla data del 15 agosto 2020Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASpI alla data del 29 ottobre 2020.Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASpI alla data del 30 novembre 2020.

(1) Per l'identificazione dei settori si deve far riferimento alla Tabella codici ATECO riportata dall'INPS nelle circolari illustrative

Decreto AgostoDomanda entro il 15 dicembre Servizio online disponibileDecreto RistoriDomanda entro il 18 dicembre Servizio online disponibileDecreto Ristori quaterDomanda entro il 15 dicembreServizio online NON disponibile
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.
Lavoratori intermittenti
Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile), ma non abbiano avuto un contratto in essere al 15 agosto 2020. Per tali contratti, i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile), ma che non abbiano avuto un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. Per tali contratti, i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile), ma che non abbiano avuto un contratto in essere al 30 novembre 2020. Per tali contratti, i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.
Incaricati alle vendite a domicilio
Presenza di un reddito annuo 2019 derivante dalle attività di incaricato alle vendite a domicilio superiore a 5.000 euro, titolarità di partita IVA attiva, iscrizione alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.Presenza di un reddito annuo 2019 derivante dalle attività di incaricato alle vendite a domicilio superiore a 5.000 euro, titolarità di partita IVA attiva, iscrizione alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre 2020 e non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.Presenza di un reddito annuo 2019 derivante dalle attività di incaricato alle vendite a domicilio superiore a 5.000 euro, titolarità di partita IVA attiva, iscrizione alla Gestione Separata alla data del 30 novembre 2020 e non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè di pensione alla data di presentazione della domanda.

Decreto AgostoDomanda entro il 15 dicembre Servizio online disponibileDecreto RistoriDomanda entro il 18 dicembreServizio online disponibileDecreto Ristori quaterDomanda entro il 15 dicembre Servizio online NON disponibile
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (1)
Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Assenza di titolarità, al 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.Titolarità - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, della durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Titolarità nell’anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale negli stessi settori della durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Assenza di titolarità, al 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Assenza di titolarità, al 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

(1) Per l'identificazione dei settori si deve far riferimento alla Tabella codici ATECO riportata dall'INPS nelle circolari illustrative

Decreto AgostoDomanda entro il 15 dicembre Servizio online disponibileDecreto RistoriDomanda entro il 18 dicembreServizio online disponibileDecreto Ristori quaterDomanda entro il 15 dicembre Servizio online NON disponibile
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Aver maturato almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 versati al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non essere titolari di pensione. Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 15 agosto 2020 (requisito modificato dal comma7, art. 9 del Ristori quater).Aver maturato almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non essere titolari di pensione.Aver maturato almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro Non essere titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Aver maturato almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. I lavoratori interessati non devono essere titolari di pensione, né titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 15 agosto 2020 (1).Aver maturato almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. I lavoratori interessati non devono essere titolari di pensione, né titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 29 ottobre 2020 (2).Aver maturato almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

(1) Secondo il chiarimento fornito dall'INPS nella circolare n.125 del 28/10/2020

(2) Secondo il chiarimento fornito dall'INPS nella circolare n. 137 del 26/11/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/12/14/bonus-1-000-euro-autonomi-dipendenti-domande-scadenza-ostacolo

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