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Archivio newsETS: modalità di pubblicazione dei dati riguardanti emolumenti, compensi o corrispettivi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento alle corrette modalità di pubblicazione dei dati riguardanti “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”, ritiene del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato degli stessi, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”.
Con nota n. 293 del 12 gennaio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito a quali siano le corrette modalità di pubblicazione dei dati riguardanti “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
Nello specifico è stato chiesto al Ministero “se gli emolumenti e i compensi debbano essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascuno dei soggetti richiamati dalla norma o in alternativa, come dato aggregato, distinto per categoria soggettiva (organi di amministrazione e controllo, ove percepiscano compenso; dirigenti; associati)”, richiedendo infine, se disponibili, eventuali “modelli o standard in tal senso”.
Il Ministero dopo aver esaminato la normativa inerente l’argomento, ha rilevato che l’obbligo di pubblicazione, sotto il profilo soggettivo, non riguarda la generalità degli ETS, ma soltanto le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.
Attraverso tale delimitazione, risulta evidente l’attenzione del legislatore nell’ evitare di gravare gli ETS di minori dimensioni di obblighi che risultano sproporzionati rispetto al fine perseguito. Oggetto della pubblicazione, infine, sono gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati.
La normativa ha di fatto operato un bilanciamento dei diversi valori di rango costituzionale emergenti dalla tematica in esame: da un lato, la riservatezza, dall’altro, la trasparenza.
Le richiamate esigenze di controllo democratico non possono comunque travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza. Tuttavia l’interesse del singolo alla riservatezza deve contemperarsi con quello del pubblico a conoscere elementi informativi rilevanti, quali l’impiego da parte dell’ETS delle risorse che gli pervengono non solo dal bilancio delle pubbliche amministrazioni ma più in generale anche da soggetti privati che hanno il diritto di conoscere in concreto come le stesse, ricevute per lo svolgimento delle attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità “civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, vengano impiegate e gestite.
Con Decreto ministeriale 4 luglio 2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, è stata fornita una puntuale indicazione concernente le modalità di adempimento dell’obbligo in parola. In particolare è stato previsto che non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse).
Infine il Ministero del Lavoro:
- ritiene invece del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”;
- non ritiene di dover fornire “format” o modelli, in quanto la struttura di essi potrebbe variare per i vari enti; un modello potrebbe eventualmente essere adottato dall’organo di controllo nel suo ruolo di organo vigilante sull’osservanza da parte dell’ente della legge e dei principi di corretta amministrazione.
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 12/01/2021, n. 293