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Archivio newsFondi di investimento esteri: come cambia il regime fiscale per dividendi e plusvalenze di fonte italiana
Per evitare una discriminazione sulla tassazione dei fondi di investimento esteri, rispetto a quelli nazionali, a partire dal 1° gennaio 2021 viene allineato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, istituiti in UE ed in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 per porre rimedio al contrasto con i principi comunitari previsti dal Trattato sul funzionamento dell’UE.
A decorrere dal 2021, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applicano i prelievi alla fonte sugli utili percepiti.
Correlativamente, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020), mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai predetti soggetti non concorrono a formare il reddito dei predetti OICR.
Tale modifica si rendeva necessaria per evitare una discriminazione del trattamento fiscale dei fondi di investimento esteri, rispetto a quelli nazionali, in relazione ai predetti proventi, come si dirà nel prosieguo.
Al riguardo, si ricorda che gli OICR istituiti in Italia, pur essendo ricompresi in linea di principio tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’art. 73 del T.U.I.R., non soggiacciono all’imposizione sui propri redditi (tra cui utili societari e plusvalenze) in quanto espressamente esclusi dall’applicazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 5-quinquies del medesimo art. 73, a condizione che l’organismo collettivo, ovvero il soggetto incaricato della sua gestione, sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.
Inoltre, i fondi, qualificandosi come soggetti “lordisti”, salvo talune eccezioni, non subiscono alcuna ritenuta sui redditi di capitale percepiti.
Pertanto, ai dividendi distribuiti da società italiane a favore di fondi regolamentati istituiti in Italia non si applica la ritenuta di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.
Fino al 31 dicembre 2020:
i) i dividendi corrisposti da società residenti a favore di OICR esteri erano soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, nella misura del 26% ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973;
ii) le plusvalenze realizzate per effetto della vendita di partecipazioni in società residenti, erano imponibili ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del T.U.I.R., salve le esclusioni ivi previste, relative all’esclusione delle plusvalenze su partecipazioni non qualificate in società quotate.
Era quindi evidente una discriminazione a danno dei fondi di investimento esteri.
La conseguente lesione delle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, era stata oggetto di denuncia alla Commissione Europea che aveva avviato un’iniziativa investigativa presso le competenti Autorità italiane (EU PILOT 8105/15/TAXU) volta a verificare – prima dell’avvio formale di una procedura di infrazione – la disponibilità ad adeguare spontaneamente la normativa interna per eliminare il contrasto con i principi comunitari. Disponibilità che poi si è concretizzata con la previsione in commento.
La legge di Bilancio 2021 allinea, quindi, il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in UE ed in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, estendendo le esclusioni impositive già previste per gli utili da partecipazione percepiti e per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.
In dettaglio, con la legge di Bilancio 2021, viene integrato l'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 che detta la disciplina della ritenuta operata dalle società a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non si applica più sugli utili corrisposti a:
- OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE ("Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities – UCITS”, che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari);
- OICR non conformi alla direttiva UCITS, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (“Alternative Investment Fund Managers – AIFMD”, che disciplina gli OICR cosiddetti "alternativi" che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari).
La novella normativa dispone altresì che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi OICR di diritto estero istituiti in conformità alle direttive UCITS e AIFMD, nel caso in cui il gestore sia sottoposto a vigilanza nel Paese in cui l'organismo è istituito, non concorrono a formare il reddito.
Per le altre tipologie di plusvalenze l’esclusione da imposizione è già attuata, in base alle previsioni dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 461/1997.
La novella legislativa prevede l’equiparazione agli OICR italiani solo ai fondi istituiti in altri Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE è presumibilmente da ascriversi al fatto che il procedimento europeo prima citato, avviato nei confronti dell’Italia, ha riguardato solo i fondi UE/SEE.
Quindi, permane un trattamento disallineato per predetti proventi (dividendi e plusvalenze) di fonte italiana che continuano ad essere assoggettati ad imposizione in capo agli OICR esteri non UE e non SEE, nel nostro Paese.
Al riguardo, non si può escludere che anche tali OICR possano reclamare una parità di trattamento nella materia in esame, con gli OICR italiani, UE e SEE.
Atteso che la norma subordina l’esonero dei dividendi (e delle plusvalenze) alla condizione che i fondi esteri siano conformi alla Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) o, in caso di fondi non conformi alla predetta direttiva, che il soggetto deputato alla gestione del dono sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2001/61/UE (Direttiva AIFMD), il medesimo regime fiscale dovrebbe essere esteso a tutti quei fondi esteri istituiti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia che garantisca la possibilità di verificare che l’organismo non residente, stante le sue caratteristiche, sia qualificabile alla stregua di un organismo collettivo di investimento e che il suo gestore sia assoggettato a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria in tema di fondi armonizzati ovvero di fondi alternativi.
La norma in commento riguarda i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate a far data dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia, la discriminazione del trattamento fiscale degli OICR collocati in UE e SEE era presente ab inizio, cioè fin dall’entrata in vigore del citato comma 5-quinquies dell’art. 73 e, pertanto, gli OICR UE e SEE potrebbero percorrere la via delle istanze di rimborso per chiedere l’eventuale rimborso dei prelievi tributari subiti, in contrasto con le previsioni del Trattato dell’UE.