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Bar con divieto d’asporto dalle ore 18:00 e nuove limitazioni agli spostamenti. In vigore il nuovo DPCM

Passato il periodo natalizio, con una curva dei contagi che non accenna minimamente a diminuire e con una terza ondata in arrivo, il Governo cerca di correre ai ripari con nuove regole, Infatti è stato varato un nuovo D.P.C.M., in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, con misure più stringenti che colpiscono ancora una volta il settore della ristorazione. Resta comunque la suddivisione del territorio in zone colorate dal giallo al rosso a seconda della gravità del rischio epidemiologico essendo ancora lontana la possibilità di vedersi riconosciuto il nuovo colore bianco che corrisponde ad una riapertura generalizzata.

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 l’Italia torna a colorarsi nuovamente di giallo, arancione e rosso, ma con nuove regole che cercano, ancora una volta, di tamponare una epidemia che non accenna a diminuire e che, anzi, giorno dopo giorno si sta trasformando in una pericolosa terza ondata.

A dettare le nuove regole ci pensa il consueto D.P.C.M. pubblicato il 15 gennaio che è stato anticipato appena ieri da un decreto (D.L. n. 2/2021) che, tra le altre cose, ha esteso lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.

Come anticipato, restano confermate le differenti colorazioni delle regioni a cui corrispondono diversi gradi di rischio epidemiologico e conseguente stretta sugli spostamenti e sulle attività economiche.

A tale proposito, sono 3 le regioni in zona rossa (Lombardia, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano), 6 quelle gialle (Toscana, Campania, Molise, Basilicata e Sardegna), mentre tutte le altre si tingono di arancione.

Ci sono però importanti novità che interessano sia gli spostamenti che le attività economiche.

Vediamo, pertanto, cosa si può fare e cosa no fino al 5 marzo.

Confermate le regole generali che si applicano innanzitutto alle regioni gialle, tra cui:

- il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00, con i divieti di spostamento se non per valide ragioni;

- la raccomandazione di spostarsi solo per motivate esigenze;

- la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, solo una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Ci sono però alcune novità.

Tra queste spicca il divieto, valido dal 16 gennaio al 15 febbraio, di spostarsi tra le regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Invece, per la scuola, è previsto, per gli istituti di secondo grado, che dal 18 gennaio almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti svolgano l’attività didattica in presenza.

Per quanto riguarda le attività economiche, le regole più importanti prevedono:

- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

- la chiusura delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché dei teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;

- la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

- la riapertura di musei e altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- l’apertura delle attività commerciali al dettaglio, salvo quanto si dirà appresso a proposito delle restrizioni variabili a seconda del rischio epidemiologico, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

- l’apertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.), nel rispetto dei protocolli approvati;

- la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

Una parentesi va aperta per le attività di ristorazione.

Infatti ci sono tante conferme ma anche alcune importanti novità.

Tra le prime si segnalano le seguenti:

- l’esercizio delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

- dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sull’asporto, però, c’è una importante novità: per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Si tratta di una scelta che, seppur giustificata da valide ragioni sanitarie (i.e. evitare assembramenti al di fuori di bar e negozi di bevande o anche altrove con soggetti che acquistano le bevande nei bar per poi consumarli assembrati altrove), appare alquanto opinabile.

Come già è accaduto in questi mesi, si penalizzeranno ulteriormente attività già fortemente provate senza limitare davvero gli assembramenti.

Infatti, non essendo previsto alcun divieto di vendita di bevande presso i supermercati, l’acquisto avverrà in questi esercizi a discapito dei bar.

Nelle Regioni o territori classificate a rischio arancione, rispetto a quanto detto sopra è previsto:

a) il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

c) la possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

d) la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

e) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fermo restando, anche in questo caso il limite sopra indicato delle ore 18:00 per l’asporto per bar e esercizi di vendita di bevande.

Per le zone rosse, infine, le differenze rispetto a quanto detto fin qui riguardano i seguenti aspetti:

a) fermo restando la possibilità di spostarsi presso una sola abitazione privata con i limiti e le condizioni di cui al punto b) sopra elencato e dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (punto c), è vietato spostarsi all’interno dei territori, salvo che per comprovate esigenze, tra cui rientrano anche gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità appositamente individuate (allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

c) sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

d) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fermo restando, anche in questo caso il limite sopra indicato delle ore 18:00 per l’asporto per bar e esercizi di vendita di bevande.

e) restano aperte le attività di parrucchieri e barbieri oltre che lavanderie e pompe funebri, mentre sono sospese le attività dei centri estetici.

D.P.C.M. 15/01/2021 (G.U. 15/01/2021, n. 11, S.O. n. 2)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/01/16/bar-divieto-asporto-ore-18-00-nuove-limitazioni-spostamenti-vigore-dpcm

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