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Archivio newsProspetto informativo disabili 2021 da inviare anche se l’obbligo di assunzione è sospeso
La sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in crisi, comprese quelle che fruiscono della CIG ordinaria e in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per Covid-19, non esonera i datori di lavoro dall’obbligo di invio del prospetto informativo disabili. Tale adempimento, da effettuarsi entro il prossimo 1° febbraio (in quanto il 31 gennaio cade di domenica) è obbligatorio per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti e solo se sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale.
Il prossimo 1° febbraio 2021 scade il termine per l’invio del prospetto informativo disabili, previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999.
Soggetti obbligati all’invio del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ragion per cui, la compilazione e l’invio di questa comunicazione non è obbligatorio nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (gennaio 2020), ciò ad eccezione delle aziende interessate da compensazioni infragruppo, sempre obbligate alla presentazione del prospetto.
Per l’anno 2021, il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va quindi effettuato alla data del 31 dicembre 2020.
La comunicazione annuale dovrà essere presentata tramite la compilazione on line (attraverso l’applicazione web) di un prospetto telematico presente sul sito cliclavoro.gov.it (https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx).
Nel Prospetto informativo l’azienda dovrà indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili.
In particolare, il prospetto deve contenere:
• il numero dei dipendenti occupati;
• il numero e i dati dei dipendenti già occupati nella quota di riserva;
• il numero di posti e le mansioni disponibili per lavoratori disabili;
• eventuali compensazioni territoriali, nel caso di aziende con più sedi operative. Si ricorda che la compensazione territoriale non può essere utilizzata cumulativamente all’esonero parziale.
La finalità è quella di condividere, con il Centro per l’Impiego (Ufficio Collocamento mirato), tutte le informazioni utili per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi adeguati alle necessità ed alle caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie dell’agevolazione.
Ricordo che la quota di riserva, prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68/1999, è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l’occupazione di: · 1 lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato; · 2 lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato; · 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato. |
Nella base di calcolo della quota di riserva vanno computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. I lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario di lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione del prospetto. Nel caso in cui durante l’anno precedente il lavoratore abbia variato l’orario di lavoro, ovvero abbia trasformato l’orario da pieno a part-time, questi va computato in base all’orario posseduto al 31 dicembre.
Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti (“a chiamata”), questi dovranno essere calcolati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Infine, per i lavoratori che svolgono attività stagionale, il calcolo andrà fatto in base alle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.
Non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva i seguenti lavoratori:
· Lavoratori disabili occupati, assunti ai sensi della stessa L. 68/1999 (art. 4, co 1, L. 68/1999);
· Lavoratori disabili occupati, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio (art. 4, co 3-bis, L. 68/1999) che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti;
· Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (art. 4, co 1, L. 68/1999). Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi dovrà essere computato come unità intera. Qualora il lavoratore, inizialmente assunto con un contratto di durata fino a 6 mesi, dovesse eccedere detto limite, in virtù di una proroga stipulata entro il 31 dicembre, dovrà essere computato nel prospetto;
· Lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato (Cass. 20.10.1983, n. 6165) anche qualora la sostituzione avvenga per una durata superiore ai 6 mesi;
· Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia (art. 4, co 4, L. 68/1999) qualora abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, a meno che l’inabilità sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giurisdizionale. (art. 3, comma 2, DPR n. 333/2000). Il computo di questi lavoratori avviene esclusivamente in ambito privatistico. Tale procedura non si applica, invece, ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni, previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001;
· Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 3, comma 4, D.P.R. 10.10.2000, n. 333) qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%, e sempre a condizione che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell’accaduto;
· Soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999);
· Dirigenti (art. 4, co 1, L. 68/1999);
· Apprendisti (art.47, co 3, D.L.vo 81/2015);
· Tirocinanti e stagisti;
· Lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento (art. 4, co 1, L. 68/1999);
· Lavoratori somministrati da Agenzie di Lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999);
· Lavoratori operanti esclusivamente all’estero (art. 4, co 1, L. 68/1999);
· Soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 4, co 1, L. 68/1999);
· Lavoratori a domicilio (art. 4, co 2, L. 68/1999);
· Collaboratori coordinati e continuativi;
· Partite IVA;
· Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto. Si tratta di quei lavoratori operanti direttamente nell’appalto e che, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, vengono acquisiti da quest’ultimo in virtù di quanto disposto dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, o da una clausola del contratto d'appalto. Tale interpretazione è stata confermata con l’interpello n. 23/2012 del Ministero del Lavoro, con il quale si è posto l’accento sulla natura temporanea dell’acquisizione del nuovo personale. L’orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 2252 del 15/05/2017), nella quale si afferma che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”.
· Lavoratori in telelavoro (art. 23 del DLvo n. 80/2015) qualora ciò sia previsto da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed esclusivamente nel caso in cui i datori di lavoro privati ne facciano ricorso per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro; pertanto, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno;
· Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale (art. 12, co 12-quater, D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011);
· Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (art. 5, co 2, L. 68/1999);
· Addetti al trasporto nel settore edile (art. 5, co 2, L. 68/1999);
· Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune (art. 5, co 2, L. 68/1999);
· Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (art. 5, co 2, L. 68/1999). L'esclusione dal computo opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per attività svolta “in cantiere” si fa espresso riferimento al concetto di cantiere previsto dall'art. 89 del D.L.vo n. 81/2008. Si intendono, non solo i lavoratori operanti nelle imprese edili ma anche quelli direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia;
· Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, L. 68/1999). Il riferimento al pagamento del tasso di premio deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale. Tale situazione deve essere dichiarata tramite un'autocertificazione datoriale, da presentare sempre telematicamente. Il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
· Lavoratori adibiti ad attività di vigilanza privata. L’esclusione è dovuta al fatto che trattasi di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse e come tale è assimilata ai servizi di polizia (art 3, comma 4 della legge 68/99). Vedasi nota del Ministero del Lavoro n. 1238/M20;
· Lavoratori distaccati da altra azienda.
Ricordo che gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese in crisi. Infatti, il legislatore ha previsto che, ai sensi del comma 5, art. 3, L. 68/1999, “gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 L. 223/1991 e ss.mm., ovvero dall’art. 1 D.L. 726/1984, convertito, con modif., dalla L. 863/1984; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli artt. 4 e 24 L. 223/1991 e ss.mm., e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’art. 8, comma 1, della stessa legge”.
Inoltre, l’applicabilità dell’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità – di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 – riguarda anche le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 (Ministero del Lavoro - circolare n. 19 del 21 dicembre 2020).
L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza da Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, è ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi.
Va comunque precisato che l’invio telematico del prospetto è obbligatorio anche nei casi di sospensione dall’obbligo.
Un’ultima informazione riguarda l’eventualità che l’azienda venga incorporata in un’altra società. Qualora ciò avvenga in data 1° gennaio, l’azienda non ha l’obbligo di inviare il prospetto informativo. Viceversa, la società incorporante invierà, se in obbligo, il prospetto informativo con la situazione al 31 dicembre, e pertanto con la situazione antecedente all’incorporazione.
Ricordo, infine, che qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 635,11 euro. Sanzione che viene maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 1° febbraio 2021.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza