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Archivio newsSgravio contributivo totale per chi assume under 36: a quali condizioni?
I datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato (o stabilizzano) giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età hanno diritto all'esonero contributivo totale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro annui. La durata dell’incentivo è aumentata a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Inoltre il giovane non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge di Bilancio relativa all’anno 2021 (articolo 1, commi dal 10 al 15, della legge n. 178/2020) rivede parzialmente l’incentivo stabile disciplinato dalla legge di Bilancio del 2018 (legge n. 205/2017).
Per i datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022 assumeranno giovani di età inferiore ai 36 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trasformeranno contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo del 100% per 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La durata dell’incentivo suindicato è aumentata a 48 mesi, qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Vediamo quali sono tutte le caratteristiche di questo beneficio contributivo, avendo ben presente che l’agevolazione non risulta essere una novità ma una rimodulazione, per gli anni 2021 e 2022, dell’agevolazione prevista dall'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio del 2018), ragion per cui dovranno essere riprese le regole ivi previste, ad eccezione delle specifiche prescritte dai commi 10 e ss. della legge di Bilancio 2021.
L’incentivo potrà essere richiesto in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Questa indicazione porta ad escludere l’agevolazione in caso di assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti per i quali, proprio in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, del decreto legislativo n. 23/2015, non è possibile applicare le tutele crescenti.
D’altra parte, così come chiarito dall’INPS con la circolare n. 40/2018, sarà possibile applicare l’incentivo anche qualora il contratto a tempo indeterminato preveda condizioni di miglior favore nei confronti del lavoratore rispetto alla disciplina dettata dal Jobs Act, con il decreto legislativo 23/2015. In pratica, qualora le parti riprendano, nel contratto individuale di assunzione, la disciplina prevista dall’ex articolo 18 della Legge 300/1970, ciò non sarà motivo ostativo rispetto alla fruizione dell’incentivo contributivo.
L’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con un socio di cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001). Così come sarà applicato anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché l’utilizzo del lavoratore sia reso a tempo determinato da parte dell’azienda c.d. utilizzatrice.
L’incentivo è possibile, infine, non solo in caso di assunzione ma anche di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, a prescindere dal fatto che l’assunzione a termine sia avvenuta nel 2021 o in anni precedenti.
Sempre in riferimento al contratto di lavoro, sono esclusi i rapporti di lavoro in apprendistato, il lavoro domestico ed il contratto a tempo indeterminato intermittente (c.d. a chiamata), indipendentemente dal fatto che sia prevista l’indennità di disponibilità. Inoltre, sono esclusi tutti quei rapporti di lavoro che non hanno natura subordinata (es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partita IVA, ecc.) ed i rapporti di lavoro non stabili (es. i contratti a tempo determinato e le prestazioni occasionali).
La norma prevede alcuni requisiti in capo al lavoratore perché possa essere “incentivabile” la sua assunzione.
Età
Il primo requisito è legato all’età del soggetto da assumere. Il lavoratore non deve aver compiuto i 36 anni di età: per la precisione l’età, all’atto della prima assunzione incentivata, dovrà essere al massimo di 35 anni e 364 giorni.
Assenza di pregresso rapporto a tempo indeterminato
Il secondo requisito è che il giovane, in tutta la sua vita lavorativa passata, non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In pratica, non deve mai aver avuto un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei seguenti contratti a tempo indeterminato:
· contratto intermittente;
· rapporto di apprendistato che si è risolto prima della qualificazione;
· rapporto di lavoro domestico.
È fatta salva l’ipotesi in cui il giovane abbia già fruito parzialmente dell’esonero e sia riassunto a tempo indeterminato da altro datore che può usufruire del beneficio per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Viceversa, non può essere considerato agevolabile un rapporto a tempo indeterminato con un lavoratore il quale abbia avuto un pregresso contratto subordinato a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Inoltre, stessa sorte spetta nel caso in cui il rapporto a tempo indeterminato sia stato concluso durante il periodo di prova, sia da parte dell’ex datore di lavoro che da parte dello stesso lavoratore. Ciò in quanto il periodo di prova deve essere considerato facente parte dello stesso rapporto a tempo indeterminato. Detta interpretazione, anch’essa proposta dall’INPS con la circolare n. 40/2018, non trova il mio sostegno per due motivi: il primo scaturisce dall’ultimo comma dell’articolo 2096 del Codice civile, laddove si evidenzia che l'assunzione diviene “definitiva” e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro al compimento del periodo di prova; la seconda è contenuta nella legge n. 604/1966, allorquando l’articolo 10 evidenzia l’applicazione delle norme in materia di licenziamento, contenute nella legge, nei confronti dei soli prestatori di lavoro una volta che l’assunzione diviene “definitiva” al superamento del periodo di prova.
L’assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguarda anche eventuali rapporti svolti all’estero, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro estero non abbia contemplato l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.
Nessun problema, viceversa, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un tirocinante in forza. Ciò in considerazione del fatto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro ma un rapporto meramente formativo.
Entrambi i requisiti (età anagrafica e assenza di un pregresso rapporto di lavoro stabile) devono essere posseduti all’atto della prima assunzione incentivata.
L’incentivo è pari al 100% di tutti i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, e comunque nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrati e applicati su base mensile. Dall’esonero resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, la soglia massima di esonero contributivo fruibile, per ogni mese di rapporto, sarà pari a 500 euro (6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia andrà riproporzionata assumendo a riferimento l’importo di 16,13 euro (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La durata dell’esonero contributivo è pari a 36 mesi. Durata che aumenta a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per fruire del beneficio contributivo, il datore di lavoro deve rispettare una serie di regole che il legislatore riporta nell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e nell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015. Questi i vincoli principali:
· deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
· non devono essere presenti violazioni a norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro;
· deve applicare il trattamento economico e normativo scaturente dal CCNL di riferimento,
· deve rispettare eventuali accordi e contratti collettivi a qualunque livello sottoscritti (territoriali o aziendali);
· deve rispettare il c.d. diritto di precedenza (previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015);
· deve osservare l’obbligo previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999, per l’assunzione di lavoratori disabili.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva. La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la revoca dell'esonero contributivo ed il recupero del beneficio già fruito.
L’efficacia dell’agevolazione è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione).
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza