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Archivio newsSisma Ischia: modalità di ripresa dei versamenti sospesi
Con il messaggio n. 318 del 2021, l’INPS interviene riguardo la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in seguito al sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Le indicazioni fornite dall’Istituto riguardano i datori di lavoro privati e pubblici, i lavoratori autonomi e i contribuenti iscritti alla Gestione separata, nonché i datori di lavoro agricolo e domestico.
L’INPS, nel messaggio n. 318 del 26 gennaio 2021, fornisce le indicazioni pratiche per la ripresa dei versamenti sospesi nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
I versamenti possono essere effettuati in unica soluzione entro il termine del 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito “N965”.
Il periodo (dal/al) deve essere distinto per anno solare e deve essere compilata una riga per ogni anno interessato, ripetendo gli elementi identificativi. Il periodo massimo che può essere inserito è:
- Settembre 2018-dicembre 2018 - totale oppure diviso 60
- Gennaio 2019-dicembre 2019 - totale oppure diviso 60
- Gennaio 2020-novembre 2020 - totale oppure diviso 60
Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è necessario utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.
L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale Aziende agricole”.
INPS, messaggio 26/01/2021, n. 318