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Archivio newsBrexit, nuovi controlli doganali a regime in 3 fasi. Quali sono?
Tre step per arrivare a regime al 1° luglio 2021. E’ quanto prevedono le autorità britanniche, con l’intento dichiarato di dare alle aziende il tempo di organizzarsi per la nuova gestione dei flussi doganali. Le facilitazioni variano a seconda del tipo dei beni importati, che si distinguono tra “standard goods” e “controlled goods”. Inoltre, all’interno di queste categorie, alcune tipologie di beni sono soggette a regole particolari. Dal 1° luglio 2021 comunque tutti i beni saranno soggetti alle normali procedure doganali e dovranno essere presentate le Safety and Security declaration, dovute per i beni che provengono dall’EU.
Dal 1° gennaio 2021 le aziende italiane che intendono importare beni in Gran Bretagna devono munirsi di un codice EORI e, normalmente, di un numero di partita IVA rilasciati dalle autorità britanniche e dovranno acquisire familiarità con le nuove procedure e valutare i costi connessi con i nuovi flussi.
La richiesta di una partita IVA in Gran Bretagna può essere inoltrata in via elettronica e il processo è abbastanza rapido, così come il codice EORI che è uguale al numero di partita IVA con il prefisso GB.
Le autorità doganali britanniche, con l’intento dichiarato di dare alle aziende il tempo di organizzarsi per la nuova gestione dei flussi hanno deciso l’introduzione di facilitazioni per arrivare a regime al 1° luglio 2021 in tre fasi, a seconda del tipo di bene oggetto dell’importazione.
Le procedure doganali richiedono l’accesso al sistema telematico del Regno Unito e può essere utile rivolgersi ad un agente per la gestione delle pratiche.
Le date da tenere presenti sono:
- 1° gennaio 2021;
- 1° aprile 2021;
- 1° luglio 2021.
I beni devono essere distinti tra “standard goods”, “controlled goods” e, all’interno di queste categorie, alcune tipologie di beni soggette a regole particolari.
Dal 1° luglio 2021 tutti i beni saranno soggetti alle normali procedure doganali, sanitarie, ecc. e dovranno essere presentate le Safety and Security declaration che non sono dovute per i beni che provengono dall’EU fino al 1° luglio 2021.
Gli standard goods sono tutti i beni che non rientrano nella lista dei “controlled goods”.
Devono essere beni in libera pratica in UE e devono essere importati in Gran Bretagna al fine dell’immissione in libera pratica, quindi destinati al mercato interno.
Per questi beni l’importatore può differire la presentazione della dichiarazione doganale completa e il pagamento dei dazi a sei mesi dal 1° gennaio 2021.
L’IVA sarà corrisposta con la dichiarazione periodica riferita all’importazione e potrà essere oggetto di aggiustamento quando l’operazione sarà completata con la presentazione della dichiarazione doganale differita (Supplementary declaration).
Per la presentazione della Supplementary declaration l’operatore deve essere autorizzato e possedere un Duty Deferred Account (DDA) e il Deferment account number (DAN).
È normalmente richiesta la prestazione di garanzia per importazioni superiori a 10.000 sterline.
L’operatore ha l’onere di mantenere traccia delle importazioni nei propri registri dando evidenza di tutti i dati identificativi dei beni e dell’operazione, tra i quali un “reference number” che consenta di identificare l’operazione, gli estremi delle fatture, descrizione dei beni, quantità, altri elementi identificativi, valore doganale, data di registrazione, ecc.
Al differimento della dichiarazione e del pagamento sono ammessi gli importatori che non abbiano commesso determinate violazioni in passato e le nuove imprese.
L’importatore di standard goods può comunque decidere di non avvalersi dell’opzione e procedere con la presentazione della dichiarazione doganale e l’assolvimento della fiscalità di confine in base alle regole generali, incluse le normali semplificazioni, che comunque si applicheranno a tutti i beni dal 1° luglio 2021.
Le importazioni di valore inferiore a 135 sterline non sono soggette ad IVA al momento dell’introduzione nel Regno Unito, ma al momento della successiva vendita dei beni.
I controlled goods sono i beni inclusi in uno specifico elenco consultabile sul sito delle autorità del Regno Unito (HMRC).
Sono compresi:
- alcuni prodotti chimici:
- specie animali e vegetali protette;
- prodotti della pesca;
- fertilizzanti;
- armi, mine;
- diamanti grezzi, ecc.;
- beni soggetti ad accisa, quali bevande alcoliche e tabacco.
Per questi beni si applicano le normali formalità doganali fin dal 1° gennaio 2021, quindi deve essere presentata la dichiarazione doganale completa al momento dell’importazione.
Possono essere autorizzati alla presentazione di dichiarazione semplificata, al differimento dei pagamenti ecc. in base alle regole generali, ma non sono ammessi alla dichiarazione differita che è prevista solo per gli standard goods.
Dal 1° aprile 2021 alcuni beni quali prodotti di origine animale (cd. POAO – es. carne, miele, latte, uova e derivati), pesce e molluschi vivi, alimenti ad alto rischio e mangimi non di origine animale (HRFNAO) o piante, saranno soggetti a una nuova regolamentazione che prevede la presentazione di una “pre-notification” e della relativa documentazione sanitaria, oltre che di altri documenti che variano a seconda del bene importato.
L’importatore dovrà quindi verificare in anticipo i requisiti per l’introduzione di tali beni nel Regno Unito.
Sono previste regole e procedure particolari applicabili fin dal 1° gennaio 2021 alle importazioni di alcune categorie di beni quali:
- beni oggetto di convenzioni internazionali (es. specie animali e vegetali in estinzione – CITES, idrofluorocarburi, carnet ATA, ecc.);
- alcuni beni soggetti a controlli sanitari o fitosanitari (es. prodotti di origine animale, ittici, animali vivi, piante, ecc.), merci sottoposte ad accisa, altri beni, tra i quali ad esempio, acqua in bottiglia, armi, medicinali, rifiuti, ecc.
Anche per questi beni dovranno essere effettuate verifiche puntuali sui requisiti di importazione e le procedure.
Con il Free Trade and Cooperation Agreement l’UE e il Regno Unito hanno reciprocamente riconosciuto lo status di AEO (Authorized Economic Operator) autorizzato in base ai rispettivi regimi.
Questo pone le aziende AEO in una posizione di vantaggio per quanto riguarda la limitazione dei controlli, l’accesso alle autorizzazioni e l’esonero dalla prestazione di garanzie.
Irlanda del Nord
Come noto, in base al protocollo Irlanda/Irlanda del Nord il trasferimento di beni dall’UE all’Irlanda del Nord non costituisce importazione, ma mantiene la natura di trasferimento intraunionale. Costituisce, invece, importazione il trasferimento di beni dall’Irlanda del Nord alla Gran Bretagna.