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Archivio newsFondo solidarietà credito, riscossione e barcaioli: modalità di pagamento diretto
Nel messaggio n. 376 del 2021, l’INPS specifica le modalità con cui è possibile ottenere il pagamento diretto dell’assegno ordinario dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
L’INPS, con il messaggio n. 376 del 28 gennaio 2021, fornisce le istruzioni operative e contabili per il pagamento diretto della suddetta prestazione a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Le aziende interessate da processi di sospensione ovvero di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata la domanda alla Struttura territorialmente competente al fine di consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il modello “SR41”, collegandosi al sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - “Servizi per le aziende e consulenti” - “CIG e Fondi di Solidarietà” - “Invio richieste pag. dir SR41”.
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla Struttura territoriale competente ai fini del rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.
Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata dalla Struttura territoriale competente sulla base della conforme deliberazione del Comitato, sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata.
L’invio del modello “SR41” potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto.
Il pagamento della prestazione ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa.
I Fondi in oggetto provvedono, inoltre, al versamento alla competente Gestione assicurativa obbligatoria dei lavoratori interessati della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.
Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari all’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alla prestazione.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto sono effettuati con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. In particolare, per il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti, effettuati dall’Istituto per le prestazioni dei Fondi di solidarietà.
INPS, messaggio 28/01/2021, n. 376