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Incentivo Io Lavoro: invio domande anche dopo il 31 gennaio

Ulteriormente prorogato, sine die, il termine per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro che intendono usufruire dell'incentivo IO Lavoro. Le domande di agevolazione potranno infatti essere trasmesse anche oltre il 31 gennaio 2021, attraverso il portale Inps. L'incentivo, le cui risorse sono a valere sul Pon Spao s sul Poc Spao a titolarità Anpal, con cofinanziamento del Fse, può essere richiesto unicamente con riferimento alle assunzioni effettuate nel 2020.

L’Anpal, con un comunicato stampa ufficiale diramato il 29 gennaio 2021, ha reso nota una ulteriore proroga dei termini per usufruire dell'incentivo IO Lavoro: aziende e datori di lavoro possono infatti inviare le domande di agevolazione anche oltre il 31 gennaio 2021, come di consueto sul portale Inps.

Le domande dovranno comunque fare riferimento alle assunzioni effettuate dell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2020 compreso.

Possono richiedere il beneficio i datori di lavoro privati che hanno assunto nuovo personale sul territorio nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

Il personale da assumere deve possedere le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra i 16 anni e 24 anni;

- 25 anni e oltre, senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’incentivo è applicabile alle assunzioni o trasformazioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di apprendistato professionalizzante.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Sono esclusi dall’agevolazione:

- i premi e contributi dovuti all’INAIL;

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/01/30/incentivo-lavoro-invio-domande-31-gennaio

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