News
Archivio newsProcura europea “EPPO”: la tutela contro i reati che ledono gli interessi finanziari
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, il decreto legislativo che reca specifiche disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE che istituisce la “Procura europea” che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l’azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e consentirà una più efficace lotta alla criminalità.
Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2021, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi che introducono misure necessarie al recepimento di direttive o all’attuazione di regolamenti dell’Unione europea.
Con il primo decreto sono state emanate disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea “EPPO”.
In particolare il testo reca specifiche disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, che istituisce la “Procura europea” che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l’azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e consentirà una più efficace lotta alla criminalità.
Con il secondo decreto, sono state emanate le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale a quelle della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Nell’adeguare la normativa interna alle disposizioni relative al mandato d’arresto europeo, il decreto disciplina in particolare i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato stesso, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei princìpi fondamentali dell’ordinamento e tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri.
La disciplina chiarisce che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.