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CIG Covid-19 e legge di Bilancio 2021: nuove causali e termini di presentazione domande

Prende corpo la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative utili alla trasmissione delle domande relative alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, all’assegno ordinario e alla cassa integrazione speciale operai agricoli “CISOA”. Sono previste nuove causali di richiesta, specifici termini decadenziali di domanda e la non obbligatorietà di attendere l’autorizzazione della CIG Ristori prima di trasmettere le nuove istanze 2021.

Arrivano dall’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, le istruzioni operative utili alla procedura di trasmissione delle istanze di fruizione delle ulteriori settimane di cassa integrazione Covid-19 introdotte dalla legge di Bilancio 2021. L’ultima manovra finanziaria è, infatti, intervenuta a disporre ulteriori periodi di accesso ai trattamenti di:

- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO)

- cassa integrazione in deroga (CIGD)

- assegno ordinario (ASO)

- cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

A favore dei datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di Bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 1° gennaio 2021.

Al riguardo va tenuto presente che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda (articolo 2112 c.c.) e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, è corretto computare anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

La legge di Bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, di versamento del contributo addizionale in vigore nel 2020.

I datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

N.B. I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

La legge di Bilancio 2021 opera, inoltre, una sostanziale differenziazione dell’arco temporale in riferimento al quale è possibile ricorrere alle diverse misure di integrazione salariale:

- i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021;

- i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Con specifico riferimento al settore agricolo, la legge di Bilancio 2021 prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione operai agricoli a seguito di sospensioni dell’attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il ricorso a questo ammortizzatore sociale è ammesso anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con la previgente causale “CISOA DL RILANCIO”.

All’interno del portale istituzionale INPS sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.

A tal fine sono state istituite le seguenti nuove causali:

- ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario: “COVID 19 L. 178/20”.

- domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA): “CISOA L. 178/20”.

N.B. E’ possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ex decreto Ristori (articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020).

Con specifico riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), l’INPS ricorda che possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno già ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche nel caso in cui siano organizzati in più di una unità produttiva, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS” e possono procedere alla erogazione delle integrazioni salariale con applicazione del sistema di conguaglio contributivo.

In caso di accesso al flusso semplificato, la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”.

E’ possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

N.B. Per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID.

Il termine per la presentazione delle domande relative a tutte le tipologie di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il termine per a presentazione delle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese in corso resta fissato, secondo la regola ordinaria, al 28 febbraio 2021.

Si tratta in ogni caso di termini decadenziali non assoluti, operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: qualora l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e l’Istituto procederà in ogni caso all’accoglimento, seppur parziale, per il periodo residuo che risulti richiesto nel rispetto dei termini di legge.

Periodo di applicazioneCig: 1° gennaio - 31 marzo 2021 Altri trattamenti: 1° gennaio - 30 giugno 2021
Durata12 settimane
Causale“COVID 19 L. 178/20” Solo per CISOA: “CISOA L. 178/20”
Termine presentazione domandeFine del mese successivo
Requisito del lavoratoreEssere in forza all’1 gennaio 2021

INPS, messaggio 29/01/2021, n. 406

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/01/30/cig-covid-19-legge-bilancio-2021-nuove-causali-termini-presentazione-domande

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