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Archivio newsAutoliquidazione INAIL: come e quando pagare i premi
Il prossimo 16 febbraio scade il termine per il pagamento dei premi relativamente all’autoliquidazione INAIL 2020/2021. Il datore di lavoro può scegliere diverse modalità che vanno dal versamento in soluzione unica al versamento in forma rateale. Ad esclusione delle aziende che optano per la rateazione con importi mensili costanti, gli altri datori di lavoro devono effettuare il pagamento utilizzando il numero di riferimento 902021 mentre gli eventuali contributi associativi devono essere versati utilizzando il numero di riferimento specifico. In via ordinaria il mezzo per effettuare il versamento è il modello F24, EP per gli enti pubblici, anche se particolari soggetti devono effettuare il pagamento tramite bonifico.
Il 16 febbraio 2021 scade il termine per il pagamento del risultato dell’autoliquidazione del premio INAIL qualora questo sia a debito. Il versamento può essere effettuato utilizzando diverse modalità di esecuzione e tramite gli strumenti previsti dalla norma in relazione ai datori di lavoro.
Per quanto concerne il numero di riferimento che la individua, l’autoliquidazione 2021 deve essere contraddistinta, a debito od a credito che sia, deve essere utilizzato il 902021 con la tassativa esclusione dei datori di lavoro che scelgono la modalità a rate mensili continue.
Vediamo una sintesi delle modalità di pagamento per gli importi da versare e cosa fare nell’ipotesi di liquidazione a credito del datore di lavoro.
È una modalità che non presenza particolarità poiché il datore di lavoro versa, entro la scadenza del 16 febbraio 2021, tutto l’importo risultante dalla liquidazione. Si deve sottolineare che i datori di lavoro che utilizzano questa modalità sarebbero i primi a ricevere la lettera di verifica dell’autoliquidazione nella ipotesi in cui l’importo versato fosse minore di quello calcolato dall’INAIL.
Le pubbliche amministrazioni che non utilizzano il modello F24EP poiché appartenenti alle amministrazioni centrali dello stato anche se con articolazioni sul territorio, devono effettuare il pagamento tramite bonifico indicando gli elementi utili alla individuazione del soggetto che versa ed il numero di riferimento 902021. Si rammenta che in base al regolamento di contabilità INAIL, i pagamenti effettuati presso banche non convenzionate assumono come data di versamento il giorno in cui avviene l’accredito sul conto dell’istituto cassiere.
Questa modalità è stata introdotta prima dalla l. n. 449/1997 e successivamente integrata con la l. n. 144/1999 che hanno modificato l’art. 44 del T.U..
In sostanza si tratta di una rateazione che, al contrario di quella prevista dalla l. n. 389/1989 prevede delle scadenze fisse con una maggiorazione a titolo di interesse che per l’anno 2021 è dello 0,59% (valore medio degli interessi sui titoli di staro emessi nell’anno 2020) sulla 2°, 3° e 4° rata. L’INAIL rende note le scadenze ed un coefficiente da moltiplicare per il premio al netto dell’1%. Di seguito si riporta il relativo prospetto.
Rata | Scadenza | Data pagamento | Coefficiente interessi |
1° | 16.2.2021 | 16.2.2021 | |
2° | 16.5.2021 | 17.5.2021 | 0,00143863 |
3° | 16.8.2021 | 20.8.2021 | 0,00292575 |
4° | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 0,00441288 |
AttenzioneLa volontà di utilizzare questa modalità di pagamento deve essere comunicata con la dichiarazione delle retribuzioni (anche senza retribuzioni da dichiarare). Il mancato o tardato pagamento di una o più rate non comporta decadenze o revoche. Il tardato pagamento comporta l’applicazione delle sanzioni civili dalla scadenza della rata alla data di pagamento. Può essere rateizzata con la l. n. 389/1989 a rate mensili anche la rata scaduta e non pagata. L’INAIL può iscrivere a ruolo le singole rate. |
A partire dal mese di luglio del 2019 l’INAIL ha modificato la gestione di questa modalità di pagamento eliminando:
- il limite minimo rateizzabile di euro 1.000;
- l’obbligo di pagamento contestuale di una rata di anticipo.
Sono restate invariate le condizioni generali per ottenere il beneficio riferite al rispetto delle rateazioni chieste nei 24 mesi precedenti e l’obbligo di rateizzare anche tutto il debito scaduto non iscritto a ruolo. Il flusso di gestione si sviluppa come segue:
- entro il termine di scadenza del versamento, 16 febbraio per l’autoliquidazione, il datore di lavoro trasmette la domanda tramite il servizio telematico senza effettuare versamenti indicando il numero delle rate (per un numero di rate superiori a 24 devono essere presentati gli allegati chiesti dalle disposizioni poiché il procedimento si sospende in attesa del parere del ministero del lavoro);
- il debito da rateizzare deve consentire la creazione di rate minime pari ad euro 150 comprensive di interessi;
- i funzionari INAIL effettuano il controllo formale e sostanziale proponendo l’accoglimento o la reiezione;
- nell’ipotesi di accoglimento il piano di rateazione viene emesso dal dirigente della sede per le rate fino a 12 ed un importo fino ad euro 256.000; dal dirigente regionale nei restanti casi;
- il piano di ammortamento prevede il pagamento della 1° rata entro 15gg dalla domanda e 30gg successivi alla scadenza della 1°;
- non possono essere attive più di due rateazioni;
- nell’ipotesi di compresenza di debito corrente e di debito scaduto devono essere presentate due rateazioni;
- qualora, per i funzionari INAIL, non fosse possibile rispettare il termine di 15gg, la prima scadenza comporterà il versamento della 1° e 2° rata insieme;
- il versamento deve essere effettuato utilizzando il n° di riferimento specifico per le rateazioni (8000xx in relazione al numero di rateazioni precedenti a quella che si sta chiedendo);
- non devono essere effettuati arrotondamenti in eccesso od in difetto ma deve essere versato l’importo indicato nel piano di rateazione;
- il tardato o mancato pagamento o il pagamento difforme dell’importo di una sola delle rate comporta la revoca del beneficio e l’immediata iscrizione a ruolo del debito restante.
Poiché nella generalità dei casi il pagamento avviene tramite delega F24, possono essere effettuate le compensazioni con i crediti vantati presso altri soggetti per i quali è previsto l’uso della delega; al contrario, può essere oggetto di compensazione anche l’eventuale 902021 a credito del datore di lavoro.
Attenzione Gli enti pubblici devono utilizzare la delega F24EP che non prevede la possibilità di effettuare compensazioni. Nella ipotesi in cui l’amministrazione abbia un credito da compensare, dovrà utilizzare un modello F24 ordinario che avrà saldo 0 (zero) e l’eventuale debito residuo essere versato tramite F24EP. |
Il fatto che l’INAIL faccia dei controlli sfasati rispetto al momento in cui il datore di lavoro effettua il versamento, comporta il ritardo nella trattazione delle domande di rateazione.
Questo ritardo tecnico potrebbe avere delle conseguenze sul debito da rateizzare poiché potrebbe essere difforme da quanto calcolato dall’INAIL.
Si deve considerare anche il fatto che il piano di rateazione diviene definitivo con il pagamento della prima rata e questo, nella ipotesi di ritardi marcati nella elaborazione dei titoli di autoliquidazione, potrebbe avere delle conseguenze sulla gestione delle regolarità DURC.