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Archivio newsBonus IRPEF: cosa cambia per CIG, CU e libro unico del lavoro
Sono molteplici i riflessi che l’introduzione del nuovo trattamento integrativo IRPEF, finalizzato al taglio del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente, ha comportato in termini di gestione operativa degli adempimenti connessi alla gestione del personale. L’elaborazione del LUL di quest’anno non può prescindere dal costante monitoraggio delle condizioni di spettanza e delle regole di determinazione dell’importo corretto, salvo conguaglio da effettuare a dicembre 2021. Inoltre, sia il trattamento integrativo che l’ulteriore detrazione trovano spazio nella CU 2021, in scadenza il prossimo 16 marzo, anche con riferimento alla corretta applicazione della clausola di salvaguardia Covid-19. Cosa deve fare il datore di lavoro?
A partire dal 2021 è strutturale l’applicazione del taglio al cuneo fiscale introdotto attraverso l'ulteriore detrazione fiscale spettante ai lavoratori dipendenti che percepiscono redditi fino a 40mila euro, introdotta a partire dallo scorso mese di luglio 2020.
La novità comporta più di una criticità operativa con cui è necessario in questi giorni misurarsi per svolgere una serie di adempimenti collegati: la compilazione del LUL, la redazione della Certificazione Unica 2021, la determinazione e indicazione in CU della clausola di salvaguardia Covid-19.
Il nuovo trattamento integrativo spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, inclusi:
- Soci di cooperative;
- Lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- Titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Sacerdoti;
- Lavoratori socialmente utili;
- Percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI,
la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.
Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.
Il sostituto d’imposta mensilmente deve presumere il reddito annuale del dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e sulla base di eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.
A partire dalla elaborazione del LUL relativo al mese di gennaio 2021, il datore di lavoro dovrà calcolare il trattamento integrativo come segue:
Esempio di calcolo 1
Reddito complessivo fino a 28.000 euro: bonus pari a 100 euro mensili da riproporzionare in base ai giorni detrazioni mensiliEsempioReddito complessivo: 22.000 euro Bonus spettante: 1.200 euro / 365 x 31 (giorni del mese di gennaio 2021) = 101,92 |
Esempio di calcolo 2
Reddito complessivo compreso tra 28.000 e 35.000 euro: 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, applicando la seguente formula 960 + 120 * [(35.000 – reddito complessivo) / 7.000]EsempioReddito complessivo: 32.000 euro. Ulteriore detrazione dal 1º gennaio al 31 dicembre: 960 + 120 * [(35.000 – 32.000) / 7.000] = 1.011 euro, da riproporzionare su base mensile = 84,25 euro mensili a partire da gennaio |
Esempio di calcolo 3
Reddito complessivo compreso tra 35.000 e 40.000 euro: 960 euro da riproporzionale in proporzione alla differenza tra 40.000 euro e il reddito complessivo in rapporto al divisore fisso 5.000, applicando la seguente formula 960 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000]EsempioReddito complessivo: 38.000 euro. Ulteriore detrazione dal 1º gennaio al 31 dicembre: 960 * [(40.000 – 38.000) / 5.000] = 384 euro |
Il trattamento integrativo erogato nel corso del secondo semestre dell’anno 2020 deve essere esposto analiticamente nella apposita sezione della Certificazione Unica 2021 che i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere entro il 16 marzo 2021.
La compilazione dovrà avvenire come segue:
- punto 400 con codice 1, se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte oppure 2, se il sostituto d’imposta non ha erogato il trattamento integrativo.
- punto 401: importo del trattamento integrativo erogato al lavoratore dipendente;
- punto 402: importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato al dipendente.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti e indicare:
- nei punti 405 e 406 i dati di dettaglio;
- nel punto 410 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta;
- i punti 408 e 409 devono essere compilati nella sola ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il trattamento integrativo.
N.B. Gli importi indicati nei punti 408 e 409 devono essere riportati rispettivamente anche nei precedenti punti 403 e 404. |
Nel caso in cui si debba procedere al recupero del trattamento integrativo precedentemente riconosciuto, il sostituto d’imposta deve indicare:
· nel punto 403 l’ammontare di detto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio;
· nel punto 404, nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
Il punto 469 deve essere compilato per l’indicazione delle ritenute che in sede di operazione di conguaglio non sono state prelevate, ma che saranno prelevate nei periodi di paga successivi. In particolare, deve essere indicato:
- l’importo dell’IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio) a causa di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo;
- l’importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato, che relativamente a tali somme, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile;
- l’importo dell’IRPEF determinata in sede di conguaglio in caso di recupero dell’ulteriore detrazione non più spettante, prelevato a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio; tale recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora il recupero da effettuare sia di importo superiore a 60 euro.
La corretta gestione del trattamento integrativo impatta anche sulla determinazione di effettiva spettanza del trattamento in caso di sospensione dell’attività lavorativa intervenuta nel 2020 a seguito delle restrizioni imposte per la gestione della emergenza sanitaria Covid-19.
L’articolo 128 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020), al comma 1, ha infatti stabilito che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus IRPEF e il trattamento integrativo spettino al lavoratore anche se incapiente per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nei decreti emergenziali Covid-19.
Il sostituto d’imposta, pertanto riconosce il bonus IRPEF e il trattamento integrativo per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali Covid calcolandone la spettanza sulla base della retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, il sostituto dovrà:
- barrare il punto 478, nel caso in cui siano state erogate somme come sostegno al reddito;
- compilare il punto 479, indicando il reddito da lavoro dipendente effettivamente erogato;
- compilare il punto 480, indicando il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.