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Archivio newsArtigiani e commercianti: contribuzione dovuta per il 2021
L’INPS ha provveduto ad aggiornare gli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2021, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. La circolare n. 17 del 2021 determina le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.
Con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, l’INPS aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2021 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020-dicembre 2020, accertata nella misura dello -0,3%.
In particolare, per l'anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
- Artigiani: 24%;
- Commercianti: 24,09%,
da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.
Il contributo per l’anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00.
Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.965,00.
Anche per l’anno 2021 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, e il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere effettuato alle scadenze che seguono:
- 17 maggio 2021,
- 20 agosto 2021,
- 16 novembre 2021,
- 16 febbraio 2022.
In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.
INPS, circolare 09/02/2021, n.17