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Autoliquidazione e altri adempimenti INAIL: il COVID non ferma le scadenze

L’autoliquidazione dei premi assicurativi prevede una serie di adempimenti dei datori di lavoro che si concentrano, nella maggior parte dei casi, nel mese di febbraio alla data del 16 e (quest’anno) anche al 1° marzo, considerando che la scadenza del 28 cade di giorno festivo. In aggiunta, alcuni datori di lavoro devono provvedere al pagamento di premi speciali, effettuare delle comunicazioni sempre in relazione ai premi speciali e, qualora nel diritto, inviare la domanda di riduzione del tasso medio per l’adozione di misure migliorative sulla sicurezza sul lavoro rispetto a quelle minime contenute nel T.U. della sicurezza sul lavoro.

Per il datore di lavoro il mese di febbraio da anni rappresenta una sorta di corsa agli adempimenti da rispettare ai fini INAIL che si aggiungono a quelli obbligatori riferiti alla sfera fiscale e previdenziale.

In via generale, in riferimento alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli adempimenti possono essere sintetizzati nel pagamento dei premi e nella comunicazione di dati. Vista l’importanza, esaminiamo in primo luogo gli adempimenti connessi all’autoliquidazione e, successivamente, quelli residuali.

16 febbraio

Entro il 16 febbraio, il datore di lavoro deve:

· inviare la riduzione delle retribuzioni presunte relative alla rata 2021 qualora ricorrano le condizioni per chiederla. In via generale, la rata di autoliquidazione deve essere calcolata sulle retribuzioni sulle quali viene calcolata la regolazione/saldo dell’anno precedente (la rata 2021 viene calcolata sulle retribuzioni della regolazione 2020). Qualora il datore di lavoro preveda una contrazione delle retribuzioni imponibili rispetto all’anno precedente, deve darne notizia all’INAIL con una comunicazione motivata da inviare tramite l’apposito servizio telematico (uniche condizioni previste dall’art. 28 del T.U.);

· effettuare il pagamento del premio qualora il calcolo dell’autoliquidazione evidenzi un debito per il datore di lavoro. Nella ipotesi in cui il datore di lavoro chieda il beneficio della rateazione mensile, l. 389/1989, deve solamente inviare la domanda senza effettuare alcun pagamento; sarà l’INAIL ad inviare il piano di ammortamento con l’indicazione dell’importo delle rate e delle relative scadenze.

Il 1° marzo è la data limite entro la quale devono essere trasmesse le retribuzioni imponibili relative all’anno da regolare (2020 in questo caso).

Il termine previsto dalla norma è il 28-29 febbraio che per il 2021 cade di domenica con il conseguente slittamento al 1° marzo.

Le retribuzioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici disponibili dell’invio delle retribuzioni tramite file processato dall’INAIL e tramite il servizio online AL.PI. che, oltre ad essere un canale di trasmissione per un singolo datore di lavoro, è anche un facilitatore perché restituisce anche un conteggio del premio dovuto che viene effettuato con le basi di calcolo del momento.

Il conteggio non è certificato dall’INAIL ma, se non si sono verificate variazioni dell’ultimo minuto, è corrispondente a quello di verifica che effettuerà l’INAIL a partire dalla prima settimana di marzo.

I datori di lavoro interessati dovranno:

entro il 16 febbraio

· Effettuare il pagamento delle rate del premio speciale riferite agli apparecchi radiografici ed alle sostanze radioattive e ai premi speciali trimestrali delle cooperative di facchinaggio;

· Inviare la dichiarazione delle sostanze radioattive utilizzate nell’anno 2020 tramite l’apposito canale telematico.

entro il 1° marzo

· Inviare la domanda di riduzione del tasso medio per miglioramento delle misure di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali rispetto a quelle minime contenute nel D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza). Anche in questo caso la norma prevede che la scadenza naturale sia il 28-29 febbraio ma, come già evidenziato, per l’anno 2021 il 28 cade di domenica con la conseguenza che l’invio possa essere effettuato entro il giorno 1° marzo. La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite il servizio telematico dedicato con l’accortezza di trasmettere in allegato la documentazione probatoria relativa agli interventi selezionati.

In relazione agli adempimenti elencati in precedenza, è possibile che un datore di lavoro, pur essendo titolare di un rapporto assicurativo, si trovi nella condizione di effettuare solamente il pagamento del premio senza dover trasmettere dati all’INAIL. Questa situazione può essere riferita:

· agli artigiani che non hanno una polizza dipendenti per la quale inviare le retribuzioni, che non debbano comunicare la volontà di pagare in 4 rate trimestrali e che non dichiarino l’adozione delle misure di prevenzione allo scopo di fruire della riduzione del premio in regolazione 2021. Nella stessa situazione si possono trovare gli artigiani che abbiano solamente dipendenti apprendisti senza retribuzioni di rata 2020 da regolare;

· ai possessori o proprietari di apparecchi radiologici che non abbiano personale dipendente o una rata 2020 con retribuzioni presunte valorizzate.

Secondo quanto indicato nell’art. 44 del T.U., l’INAIL non è obbligato a rammentare il pagamento delle rate a scadenza fissa come quelle riferite ai premi speciali diversi da quello artigiani. I datori di lavoro, nella ipotesi in cui non avessero ricevuto la comunicazione specifica, potranno verifica l’importo dovuto sulla scheda contabile consultabile sui servizi on line del portale www.inail.it (occorre essere registrati).

I commi 36 e 37 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021, hanno disposto che gli adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni riguardanti le federazioni e le società sportive professionistiche sono sospesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 e dovranno essere effettuati entro il 30 maggio 2021.

L’INAIL comunicherà le modalità di attuazione della sospensione.

L’elenco delle scadenze poste a carico del datore di lavoro nel mese di febbraio 2021 testimonia come l’emergenza epidemica non ha inciso in modo significativo sugli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con la conseguenza che questo mese debba essere al quale porre attenzione in modo particolare per non incappare in qualche violazione.

Da sottolineare, sempre ce ne sia la necessità, che nella ipotesi di rateazione mensile l. 389/1989 deve essere inviata la domanda entro il 16 febbraio e non devono essere effettuati versamenti contestuali.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/09/autoliquidazione-altri-adempimenti-inail-covid-non-ferma-scadenze

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