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Archivio newsEsodati: come accedere alla pensione con la nona procedura di salvaguardia
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile la circolare del 5 febbraio 2021 che fornisce indicazioni sulla Nona procedura di salvaguardia introdotta dalla Legge di bilancio 2021. Si prevede in particolare la costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l'esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici, con le relative fasi e modalità operative. Il dicastero fornisce altresì lo schema di istanza e le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro i modelli di domanda da utilizzare per l’istanza di ammissione alla pensione ai sensi della nona clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di Bilancio 2021.Beneficiari potenziali sono i lavoratori che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Più specificatamente trattasi di lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- in congedo per assistere i figli con disabilità grave;
- con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico.
INL, circolare 05/01/2021