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Archivio newsAssicurazione infortuni in ambito domestico: procedure e modulistica
Con la circolare n. 6 del 2021, l’INAIL individua i termini e le modalità di gestione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, in base a quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019. Nel documento di prassi l’Istituto riepiloga i requisiti per l’iscrizione, le modalità di presentazione telematica della domanda di prestazione e le peculiarità delle attività svolte che devono rientrare tra quelle specificate. Alla circolare è allegata tutta la modulistica per la gestione delle pratiche di denuncia.
L’INAIL, con la circolare n. 6 dell’11 febbraio 2021, interviene riguardo l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa fra i 18 e i 67 anni;
- esercizio, in via esclusiva, di attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.
Il lavoro svolto in ambito domestico rientrante nell’ambito della tutela, è quello riconducibile allo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che fanno parte del nucleo familiare e alla cura dell’ambiente domestico dove vive il predetto nucleo familiare. Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni verificatisi nell’immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), a condizione che questo si trovi sul territorio nazionale.
La cura delle persone è tutelata ove prestata a favore di coloro che fanno parte del nucleo familiare che, per i più disparati motivi (giovane età, impedimenti o difficoltà di varia natura) non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni personali, oppure nel compimento di attività attinenti alla persona che, pur in assenza di impedimenti e difficoltà, per loro natura possono essere meglio eseguite con la collaborazione di un altro soggetto.
Rientrano nell’ambito della tutela assicurativa tutte le attività finalizzate alla preparazione dei pasti, sia ove prestate a favore delle persone costituenti il nucleo familiare, che poste in essere a favore di sé stesso.
Non rientrano nella tutela, le attività fisiologiche del mangiare e del bere da parte dell’assicurato.
La cura dell’ambiente domestico riguarda anche le attività finalizzate alla cura dell’unità immobiliare che costituisce l’abitazione e dei suoi arredi, delle suppellettili e dei beni ricadenti nel luogo in cui si abita.
Sotto tale aspetto saranno tutelate, per esempio, tutte le attività di riordino, igiene ambientale.
Fra le attività tutelate sono da comprendere quelle riconducibili al bricolage, il cosiddetto “fai da te” perché non appare irragionevole che l’assicurato - preposto al buon andamento della vita domestica e familiare - possa occuparsi di interventi di piccola manutenzione.
In questo caso, il discrimine per l’individuazione degli infortuni tutelati farà riferimento alla natura del lavoro svolto, che non dovrà essere particolarmente complesso e non dovrà richiedere una specifica organizzazione di mezzi e strumenti, così come una specifica conoscenza dei rischi connessi all’uso dei materiali necessari per la realizzazione dell’intervento.
L'assicurazione comprende i casi di infortunio (con esclusione delle malattie professionali) avvenuti in occasione e a causa delle attività prestate nell’ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 per cento.
Sono esclusi dall'assicurazione:
- gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
- gli infortuni conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico;
- gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.
In caso di infortunio spettano all’assicurato le seguenti prestazioni economiche:
- prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- assegno per assistenza personale continuativa (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006)11;
- assegno una tantum per infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);
- beneficio Fondo vittime gravi infortuni (a decorrere dal 1° gennaio 2007)12.
La domanda di erogazione delle prestazioni deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi.
La Sede competente alla trattazione della domanda per l’erogazione delle prestazioni (individuata in relazione al domicilio dell’infortunato), verifica la regolarità assicurativa, tenendo presente che si opera in regime di non automaticità delle prestazioni, e predispone l'accertamento medico-legale per la determinazione dei postumi.
Per la presentazione delle domande deve essere utilizzata la modulistica fornita in allegato alla circolare, compilata in ogni sua parte sia dall’assicurato che dal medico certificatore, ognuno per quanto di propria competenza.
INAIL, circolare 11/02/2021, n.6