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Sgravio alternativo alla Cig Covid-19: chiarimenti sul decreto Ristori

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 24 del 2021, che tratta l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi del decreto Ristori. Nel documento l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. I chiarimenti forniti riguardano la misura dell’esonero, le condizioni di spettanza, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e il coordinamento con altre misure.

Nella circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, l’INPS riepiloga i requisiti e le regole di spettanza dell’esonero contributivo alternativo alla CIG previsto dal decreto Ristori (articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale COVID-19. Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero in trattazione (ossia, come sopra chiarito, la fruizione degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

In caso di fusione (sia per unione, che per incorporazione), l’esonero, in virtù del fatto che l’azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

L’ammontare dell’esonero è pari alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione per un periodo di quattro settimane, si precisa che anche laddove il suddetto periodo fosse collocato a cavallo di due mesi, dovrà comunque procedersi alla riparametrazione su base mensile dell’importo dell’esonero, nei limiti della contribuzione dovuta.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:

- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

INPS, circolare 11/02/2021, n.24

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/12/sgravio-alternativo-cig-covid-19-chiarimenti-decreto-ristori

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