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Archivio newsEsonero contributivo alternativo alla CIG: attenzione al divieto di licenziamento
Le aziende che non chiedono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 perdono il diritto all'esonero contributivo del decreto Ristori se non rispettano il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero, ossia fino al 31 gennaio 2021. E' quanto ha chiarito l'INPS con la circolare n. 24 del 2021. I datori di lavoro che fruiscono dell'agevolazione non possono avvalersi inoltre, per il medesimo lavoratore, dell'incentivo strutturale all’occupazione giovanile.
L’esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile e viene revocato se il datore di lavoro non rispetta il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto dal legislatore per la fruizione dell’esonero. Sono alcuni degli importanti chiarimenti forniti dall'INPS con la circolare n. 24 dell'11 febbraio 2021 con riguardo all' esonero dal versamento dei contributi previdenziali disposto dal decreto Ristori (articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e fruibile entro il 31 gennaio 2021.
Chi ne può beneficiare e a quali condizioni?
Con la circolare n. 24 del 2021 l'INPS traccia l'ambito soggettivo di applicazione dell'esonero in commento, definendo alcune importanti regole base.
L'esonero contributivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori, fatta eccezione dei datori di lavoro agricolo e della pubblica Amministrazione.
Deve trattarsi di datori di lavoro "che abbiano astrattamente titolo ad esercitare l’opzione tra esonero e nuovi trattamenti di integrazione", ossia, in pratica, gli stessi datori di lavoro che possono astrattamente beneficiare delle 6 settimane di integrazione salariale del decreto Ristori, che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 e che:
1) siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto Agosto (articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020), scaduto il periodo autorizzato;
2) ovvero rientrino nei settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
In aggiunta, l'esonero contributivo alternativo alla CIG può essere riconosciuto (comma 15 dell'articolo 12 del decreto Ristori) al datore di lavoro che rinunci al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020) e che non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale. La rinuncia può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. L'INPS rinvia a un successivo messaggio le indicazioni da seguire per presentare le domande di integrazione salariale attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all’esonero contributivo.
Ma come identificare i datori di lavoro che hanno fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui al decreto Cura Italia (articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)?
L'INPS, nella circolare n. 24 del 2021, spiega che l’esonero può essere fruito per le posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nella mensilità di giugno 2020, siano state fruite le integrazioni salariali di cui al decreto Cura Italia. In pratica, evidenzia l'Istituto, è come se il diritto alla fruizione dell’esonero si cristallizzasse in capo al datore di lavoro che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale e che viene identificato sulla base della matricola INPS, che viene attribuita in ragione del diverso inquadramento previdenziale e " indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020".
Non rientrano nell'ambito soggettivo di fruibilità dell'esonero i datori di lavoro:
- che hanno fruito solo dell’esonero del decreto Agosto, ad eccezione di coloro che appartengano ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 identificati dagli allegati 1 e 2 del decreto Ristori o dei datori di lavoro che rinuncino all'esonero residuo,
- che non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale del decreto Agosto, sempre ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori identificati dal decreto Ristori.
Il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio nell'alternatività con i trattamenti di integrazione salariale. Di conseguenza qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
N.B. La scelta tra l’esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale deve essere operata per singola unità produttiva. |
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Tale importo massimo, da riparametrare e applicare su base mensile, può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di 4 settimane, anche in caso si maturi un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a 4 settimane.
La quota di esonero fruibile non può essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, va presa infatti a riferimento l’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta con esclusione di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità. Per gli apprendisti si deve fare riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.
Nella determinazione delle contribuzioni effettivamente oggetto dell’esonero si deve fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, escludendo i premi e i contributi dovuti all’INAIL, la contribuzione minore e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.
La legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da alcune condizioni specifiche previste dal decreto Ristori.
E' importante dare conto come l'INPS sottolinei l'importanza del rispetto della disciplina del divieto di licenziamento. Per la legittima applicazione dell’esonero, rimarca l'Istituto, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento e vi è tenuto non solo per il periodo di effettiva fruizione dell'esonero, ma per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dello stesso, quindi fino al 31 gennaio 2021.
E, chiosa l'INPS, la violazione di tale previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.
Il datore di lavoro che fruisce dell'esonero contributivo de quo non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, dell'incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, si sostanzia, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali.
Ciò, dice l'INPS, sulla base di una regola aurea: nelle diverse ipotesi di cumulo della misura con altri regimi agevolati, la "cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta".
Infine, si ricorda che l’efficacia delle disposizioni relative all'esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale del decreto Ristori (articolo 12, commi 14 e 15), è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.