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Archivio newsDecontribuzione Sud e donne: quanto risparmia effettivamente il datore di lavoro?
La decontribuzione per il Sud, introdotta dal decreto Agosto, è stata confermata dalla legge di Bilancio 2021 e resterà applicabile, seppure in misura decrescente, fino al 31 dicembre 2029. La reale portata di questa misura appare evidente in quanto è la prima volta in cui un incentivo contributivo si applica anche ai rapporti di lavoro già esistenti e non soltanto alle nuove assunzioni. Appare dunque estremamente ampia la platea dei rapporti di lavoro incentivabili. La misura si spetta inoltre anche sui rapporti a termine ed è cumulabile con altri benefici, come lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione di donne. Quanto risparmia il datore di lavoro?
La legge di Bilancio 2021 ha definito la misura di applicazione dello sgravio parziale, c.d. Decontribuzione Sud, spettante i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che hanno in corso rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con sede di lavoro nelle seguenti Regioni: Abruzzo; Molise; Puglia; Campania; Basilicata; Sicilia; Sardegna.
Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato.
L’esonero previdenziale non si applica al settore agricolo e ai contratti di lavoro domestico.
Il beneficio non è riconoscibile quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività in unità operative dell’azienda ubicate nelle aree agevolate, sia formalmente in forza presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa.
Le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate.
La misura dell’incentivo è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 (per poi scendere al 20% nel 2026 e 2027 e al 10% nel 2028 e 2029). Non sono oggetto di agevolazione le seguenti contribuzioni:
· premi e contributi INAIL;
· contributo dovuto al Fondo per l’erogazione del TFR;
· contribuzione dovuta ai Fondi di Solidarietà;
· finanziamento ai Fondi interprofessionali
AttenzionePer la materiale fruizione del beneficio nell’anno 2021 si attendono le specifiche istruzioni INPS. |
L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del Jobs Act (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).
Tuttavia, trattandosi di un beneficio contributivo, lo stesso è invece subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva e al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
· assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
· rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio bonus over 50 e donne, bonus giovani triennale o quadriennale, incentivo all’assunzione di disabili o di beneficiari di NASpI).
L’incentivo si applica per il periodo che va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2029.
Per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 la misura è stata già oggetto di autorizzazione da parte della Commissione UE.
La fruizione per il successivo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 è subordinata alla concessione di una nuova autorizzazione, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
Calcola il risparmio
Ipotesi di decontribuzione per un operaio a tempo indeterminato – CCNL Metalmeccanica industria liv. 5
Prendiamo in esame il caso di un’azienda industriale che applica il CCNL Metalmeccanica e ha in forza un operaio inquadrato al livello 5.
La retribuzione di base è pari a 1.819,64 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 558 euro.
Nel caso di sede di lavoro ubicata in una delle Regioni incentivate, l’onere contributivo sarebbe ridotto a 390,52 euro.
Risparmio %
Dai dati esposti nell’esempio di calcolo, è possibile evincere che l’applicazione della decontribuzione ai rapporti di lavoro in corso presso le Regioni del Mezzogiorno consente di abbattere il costo del lavoro totale nella misura del 7%. Ciò in quanto, nonostante la misura della decontribuzione sia fissata al 30%, la percentuale di risparmio effettivamente conseguita dall’azienda si riduce a seguito dell’incidenza sullo stesso della retribuzione erogata al lavoratore e dalla non applicabilità dello sgravio alla contribuzione INAIL.
Tempo indeterminato | Nessuno sgravio | Decontribuzione Sud 2021/2025 | Decontribuzione Sud 2026/2027 | Decontribuzione Sud 2028/2029 |
Retribuzione lorda mensile erogata | 1.820 euro | 1.820 euro | 1.820 euro | 1.820 euro |
Contribuzione INPS | 558 euro | 391 euro | 446 euro | 502 euro |
Contribuzione INAIL | 120 euro | 120 euro | 120 euro | 120 euro |
Totale costo del lavoro annuo | 32.474 euro | 30.303 euro | 31.018 euro | 31.746 euro |
Risparmio | 7% | 4,5% | 2,3% |
Ipotesi di cumulo tra decontribuzione Sud e sgravio donne per un’impiegata a tempo determinato – CCNL Metalmeccanica industria liv. 5
Prendiamo in esame il caso di un’azienda industriale che applica il CCNL Metalmeccanica e assume un’impiegata inquadrata al livello 5.
La retribuzione di base è pari a 1.819,64 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 583 euro (incluso il contributo addizionale su rapporti a termine).
Nel caso di sede di lavoro ubicata in una delle Regioni incentivate, l’onere contributivo sarebbe ridotto a 408 euro. Applicando lo sgravio donne, che per le assunzioni a tempo determinato spetta nella misura del 50%, la contribuzione mensilmente dovuta all’INPS risulta ulteriormente ridotta a 140 euro e anche la contribuzione INAIL risulta dimezzata.
Risparmio %
Dai dati esposti nell’esempio di calcolo, è possibile evincere che il cumulo tra la decontribuzione sud e lo sgravio donne consente di abbattere il costo del lavoro totale nella misura del 20% (a fronte del risparmio pari al 7% per sola decontribuzione e al 15% per il solo sgravio donne). Ciò in quanto, oltre alla decontribuzione in misura pari al 30%, è possibile applicare la decontribuzione al 50% prevista dallo sgravio donne.
Tempo determinato | Nessuno sgravio | Decontribuzione Sud | Sgravio donne | Decontribuzione sud + sgravio donne |
Retribuzione lorda mensile erogata | 1.820 euro | 1.820 euro | 1.820 euro | 1.820 euro |
Contribuzione INPS | 583 euro | 408 euro | 279 euro | 140 euro |
Contribuzione INAIL | 120 euro | 120 euro | 60 euro | 60 euro |
Totale costo del lavoro annuo | 32.799 euro | 30.524 euro | 28.067 euro | 26.260 euro |
Risparmio | 7% | 15% | 20% |