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Archivio newsDecontribuzione Sud: imprese e professionisti in stand by per il via libera dell’UE
Ancora nulla da fare per la Decontribuzione Sud. L’INPS, con comunicato stampa dell’11 febbraio 2021, ha reso noto che attiverà l’esonero parziale al 30% stabilito con la legge di Bilancio 2021 non appena riceverà il nulla osta ministeriale. L’Istituto rende noto di essere in attesa dei necessari passaggi con la Commissione Europea in quanto l’agevolazione contributiva si configura come aiuto di Stato e pertanto per la sua operatività è necessario il perfezionarsi dell’iter previsto dalla normativa europea. A tal proposito è utile ricordare che la Commissione europea ha approvato una quinta modifica al Temporary Framework con quali effetti sulla Decontribuzione Sud?
Rimane in stand by la Decontribuzione Sud. Non arriva, infatti, il via libera per l’utilizzo dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2021.
Imprese e professionisti hanno infatti dovuto procedere al calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo di paga del mese di gennaio 2021, in scadenza il 16 febbraio 2021, senza le attese notizie positive per l’utilizzo dello sconto del 30% dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo.
La vicenda ha suscitato peraltro non poche polemiche visto che l’esonero contributivo è previsto da disposizioni (legge 30 dicembre 2020, n. 178) in vigore dallo scorso 1° gennaio 2021. Destinatario delle proteste è stato soprattutto l’INPS, che è stato costretto ad intervenire con un comunicato stampa l’11 febbraio 2021 per precisare che l’Istituto si attiverà non appena riceverà il nulla osta ministeriale. L’INPS, si legge nel comunicato, “è in attesa dei necessari passaggi con la Commissione Europea”.
Invero, lo avevamo già scritto: per l’utilizzo dell’incentivo è necessaria la notifica alla Commissione europea, cui deve seguire la necessaria decisione comunitaria, peraltro scontato, almeno per il primo periodo, visto che come si vedrà, di fatto, è un prolungamento di quello già previsto dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Ricordiamo, infatti, che l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020 prevede due percorsi differenti ai fini del rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato previsti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cfr. artt. 107 e seguenti).
In particolare, il comma 164 prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, l’esonero è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del- l’economia nell’attuale emergenza del CO- VID-19 » cd. Temporary Framework.
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, il successivo comma 165 prevede che l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Verosimilmente, poiché l’art. 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021, nell’introdurre la misura agevolativa ha espressamente richiamato l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto Agosto (decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), in molti hanno ritenuto di poter continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2021, l’agevolazione tenendo conto dell’autorizzazione comunitaria già concessa.
Ricordiamo, a tal proposito, che la Commissione europea aveva approvato con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 l’autorizzazione per la fruizione dell’esonero fino al 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto Agosto (cfr. circolare INPS n. 122/2020).
Invero, occorre considerare che la situazione è un po’ più articolata e merita un approfondimento.
La Decontribuzione Sud, introdotta dall’art. 27, comma 1, del decreto Agosto, era stata concessa dal legislatore fino al 31 dicembre 2020 richiamando il cd. Temporary Framework.
La disciplina sul Temporary Framework allora vigente prevedeva tra le condizioni che l’aiuto fosse concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (cfr. punto 22, lettera d) ).
Il 13 ottobre 2020, la Commissione europea ha adottato la quarta modifica all’originaria Comunicazione del 19 marzo 2020 prorogando il quadro temporaneo fino al 30 giugno 2021 (G.U.C.E. 13/10/2020).
A tal proposito, la suddetta modifica prevede che gli “Stati membri possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2021”.
Tuttavia, la Comunicazione prevede che “gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati” (par. 9).
In definitiva, evidentemente, è questo il passaggio mancante ricordato dall’INPS nel citato comunicato stampa dell’11 febbraio 2021, in cui ha puntualizzato che “per le misure che si configurino come aiuti di Stato è necessario il perfezionarsi dell’iter previsto dalla normativa europea”.
Ricordiamo che per la Decontribuzione Sud prevista fino al 31 dicembre 2020 era stato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che aveva notificato alla Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato (cfr. circolare INPS n. 122/2020).
Naturalmente, una volta perfezionatosi l’iter previsto, le agevolazioni dei mesi precedenti potranno essere recuperati anche se con una maggiore attenzione al procedimento, potevano essere evitate le ricadute per i datori di lavoro, già alle prese con un’emergenza economica e la conseguente crisi di liquidità.
E’ utile ricordare peraltro che il 28 gennaio 2021 la Commissione europea ha approvato una quinta modifica al Temporary Framework.
Nella G.U.C.E. del 1° febbraio 2021 è stata infatti pubblicata la Comunicazione della commissione europea del 28 gennaio 2021 che prevede:
· l’innalzamento del plafond a disposizione delle imprese per poter fruire di benefici (rectius: aiuti) concessi dal legislatore italiano richiamando la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 sul Temporary Framework. L’importo da 800 mila euro è stato elevato a 1,8 mln (225 000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli; 270 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura);
· la proroga al 31 dicembre 2021 le misure del quadro temporaneo.
Appare auspicabile, pertanto, che le autorità italiane preposte valutino tempestivamente gli effetti della proroga operata dalla quinta modifica al Temporary Framework sull’agevolazione Decontribuzione Sud prevista dalla legge di Bilancio 2021, considerato che, come si è visto, il richiamo al Temporary Framework è indicato fino al 30 giugno 2021.
E’ utile ricordare, infine, che nella legge di Bilancio 2021, come è noto, ci sono altre due importanti misure di aiuto all’occupazione dei giovani e delle donne la cui regolamentazione (articolo 1, commi da 10 a 19) richiama il quadro temporaneo degli aiuti cd. Temporary Framework e sono in attesa di autorizzazione comunitaria.