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Archivio newsSmart working emergenziale: misure “a tempo”. Cosa cambia per imprese e professionisti
Smart working semplificato e tutele per i lavoratori fragili, i genitori lavoratori con figli in quarantena o in DAD o disabili gravi. Queste, in estrema sintesi, le misure " a tempo" adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune delle quali stanno per scadere. Dal 1° marzo, per esempio, viene meno il diritto al lavoro agile per i dipendenti imunodepressi, malati oncologici o soggetti a terapie salvavita. Dal 1° aprile i datori di lavoro inoltre torneranno ad applicare le regole ordinarie di comunicazione previste per l'attivazione del lavoro agile.
I prossimi mesi saranno cruciali per il futuro dello smart working emergenziale (e non solo). Si dovranno infatti decidere le sorti di quello che è stato uno dei principali strumenti aziendali di prevenzione contro il rischio di contagio da Covid-19, il cui utilizzo è stato fortemente raccomandato, semplificato e, in alcuni casi, garantito dal legislatore.
Vediamo cosa potrebbe cambiare per i datori di lavoro e i lavoratori del settore privato che intenderanno svolgere l'attività lavorativa in modalità agile.
Alla fine del mese di febbraio scade il periodo di tutela accordato dal legislatore ai lavoratori cd. "fragili".
Dal 16 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021 è stato infatti riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in favore dei dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Il diritto allo smart working può essere realizzato anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
La modalità agile di svolgimento dell'attività lavorativa può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato in modalità semplificata fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Pertanto, fino al prossimo 31 marzo, i datori di lavoro possono:
· applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
· assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
· ricorrere alla procedura semplificata (art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020).
La procedura semplificata prevede la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una piattaforma telematica alla quale si accede con SPID, del:
· Codice Fiscale del datore di lavoro
· Codice Fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici
· Posizione assicurativa territoriale INAIL
· Data inizio e fine del periodo di validità dell’accordo di smart working.
Dal 1° aprile, salvo ulteriori proroghe, torneranno applicabili le regole ordinarie. Il datore di lavoro dovrà pertanto obbligatoriamente stipulare l'accordo con il lavoratore. L'accordo individuale e le sue modificazioni dovranno essere comunicati telematicamente con modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Fino al 30 giugno 2021, e anche in assenza degli accordi individuali, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave hanno diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
I datori di lavoro sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Nelle aree del territorio nazionale cd zone rosse, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza i lavoratori dipendenti genitori o affidatari di figli alunni delle scuole secondarie di primo grado (i.e. di seconda e terza media) possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (in alternativa, è possibile chiedere il congedo straordinario).
Il quadro normativo dello smart working emergenziale è stato contrassegnato da numerose "perdite" eccellenti. Rammentiamo le ultime.
E' scaduto (la misura è stata operativa fino al 14 settembre 2020) il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori del settore privato genitori di figli minori di anni 14, nonché dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19. Il diritto era riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore e che la modalità agile fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione.
È poi cessato lo scorso 31 dicembre il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei genitori di figli cd. fragili (immunodepressi, o affetti da patologie oncologiche o soggetti a terapie salvavita non disabili gravi) per i quali non sia attestata una condizione di disabilità grave.
Scaduto infine sempre a fine anno il diritto per i genitori lavoratori dipendenti allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente:
- alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni - disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi: all'interno del plesso scolastico, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati; all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
- al periodo in cui il figlio convivente e infrasedicenne è interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza.
Smart working emergenziale: le date da ricordare
Termini in scadenza | ||
28 febbraio | 31 marzo | 30 giugno |
Lavoratori cd. fragili Decreto Cura Italia e legge di Bilancio 2021 (articolo 26, commi 2-bis, del decreto Cura Italia, decreto-legge n. 18 del 2020 e comma 481 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) | Comunicazione semplificata Decreto Rilancio e Milleproroghe 2021 (articolo 90, comma 4, del D.L 34/2020 e decreto legge n. 183 del 2020) | Genitori di figli disabiliDecreto Agosto (art. 21 ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) |
Termini scaduti | ||
14 settembre 2020 | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2020 |
Lavoratori genitori di figli minori di anni 14Decreto Rilancio (articolo 90, comma 4, del D.L 34/2020). | Lavoratori genitori di figli studenti in quarantenaDecreto Agosto (articolo 21- bis, del DL 104/2020) | Lavoratori genitori di figli studenti in DADDecreto Agosto (articolo 21- bis, del DL 104/2020) |
Senza scadenza | ||
Priorità per lavoratrici madri ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilitàLegge di Bilancio 2019 (comma 486 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) | Genitori lavoratori di figli in DAD nelle zone rosse Decreto Ristori (articolo 22-bis del DL 137/2020) |