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Divieto di licenziamento Covid-19: accordo valido anche con una sola organizzazione sindacale

L’INPS, con il messaggio n. 689 del 2021, ha chiarito che per la validità dell’ accordo collettivo aziendale, che preveda il licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della legge di Bilancio 2021, è sufficiente che lo stesso sia sottoscritto anche da una sola delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ciò è sufficiente affinchè siano accettate le domande di NASpI presentate dai lavoratori che hanno aderito all’accordo per la cessazione dei rapporti di lavoro.

L’INPS, con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, interviene riguardo la non applicabilità delle preclusioni e sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo.

A prevederlo è proprio la legge di Bilancio 2021, con riferimento al divieto di licenziamento valido fino al 31 marzo 2021.

A seguito di alcuni dubbi interpretativi riguardanti il riferimento al fatto che l’accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, alcune strutture territoriali hanno respinto le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’Istituto fa presente che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.

INPS, messaggio 17/02/2021, n. 689

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/18/divieto-licenziamento-covid-19-accordo-valido-sola-organizzazione-sindacale

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