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Archivio newsCassa integrazione 2021 per i lavoratori in forza al 4 gennaio, con qualche eccezione
Cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previsti dalla legge di Bilancio 2021 trovano applicazione in tutti i settori di attività e per i lavoratori che risultano in forza al 4 gennaio 2021. Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Lo chiarisce l’INPS nella circolare n. 28 del 2021 che contiene anche un’importante novità in merito all’assegno ordinario.
Arrivano i chiarimenti INPS sulla nuova disciplina relativa ai trattamenti d’integrazione salariale previsti della legge di Bilancio 2021, in particolare su Cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario. L’istituto ha diffuso il 27 febbraio scorso la circolare n. 28 con un’articolata disamina dei diversi interventi introdotti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il documento di prassi analizza in maniera più articolata le novità in materia di trattamenti d’integrazione salariale con causale COVID-19, alla luce della disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 299 a 305 della legge n. 178/2020.
La circolare fornisce altresì anche alcune indicazioni su altri interventi della legge di Bilancio 2021 relativi a:
· proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva;
· proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;
· proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
· proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;
· fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
· prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD).
Focalizziamo però l’attenzione sui trattamenti d’integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica oggetto della circolare n. 28/2021 in cui l’INPS illustra le novità su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Invero, la presentazione delle domande d’integrazione salariale previsti dalla legge di Bilancio 2021 è già stata avviata dall’INPS a seguito della diffusione del messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 nel quale sono state istituite due nuove causali:
· “COVID 19 L. 178/2020” per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario FIS (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD), da richiedere ai sensi dell’articolo 1, comma 300 della legge n. 178/2020;
· “CISOA L.178/2020” per i trattamenti di cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 1, comma 304 della legge n. 178/2020.
Va premesso che il citato comma 300 ha previsto che i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti d’integrazione salariale per una durata massima di 12 settimane collocati nei periodi compresi:
· tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la CIGO;
· tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per ASO e CIGD.
Per la CISOA, il comma 304, ha previsto una durata massima di 90 giorni sempre da fruire tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
A tali periodi massimi vanno imputati i periodi d’integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021.
La circolare INPS n. 28/2021 conferma che i periodi di trattamento d’integrazione salariale regolati dalla legge di Bilancio 2021, analogamente a quanto già previsto dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), agiscono in discontinuità con quelli regolati dai precedenti provvedimenti. Ciò significa che l’accesso ai nuovi periodi non è subordinato all’avvenuta fruizione in precedenza di periodi d’integrazione salariale. Dunque, il datore di lavoro potrebbe presentare la domanda di trattamento per la prima volta ai sensi della legge n. 178/2020.
Un’importante indicazione che emerge dal documento di prassi dell’istituto attiene alla platea dei lavoratori cui si rivolgono le tutele della legge n. 178/2020.
La circolare, infatti, allarga per tutti i settori di attività la possibilità di richiedere la prestazione per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro al 4 gennaio 2021.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020 fa riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge e dunque al 1° gennaio 2021. L’istituto allarga invece l’accesso ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 giustificandolo in considerazione che, per effetto della festività del 1° gennaio e della domenica, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato di fatto il 4 gennaio 2021.
Naturalmente, come previsto dal D. Lgs. n. 148/2015 e confermato dal Cura Italia (D.L. n. 18/2020), tale requisito soggettivo del lavoratore non rileva nel caso di trasferimento d’azienda per il quale opera l’articolo 2112 c.c. nonché nelle ipotesi di cambio appalto in cui operano le clausole sociali con passaggio dei lavoratori dall’impresa uscente in quella subentrante.
Altro aspetto da tenere in considerazione, che peraltro operava anche per i trattamenti previsti dal decreto Agosto, è quello relativo alla consumazione del periodo massimo richiedibile tenendo conto dei periodi autorizzati dall’INPS, a prescindere da quanto effettivamente fruito. Per cui, nel caso di un datore di lavoro avesse richiesto ed avesse avuto l’autorizzazione per le 12 settimane previste, i periodi che non fossero poi stati effettivamente fruiti non potranno essere recuperati.
La circolare INPS n. 28/2021 conferma che, in forza del rinvio al Cura Italia, ai nuovi trattamenti previsti dalla legge n. 178/2020 non si applica il contributo addizionale previsto dal D. Lgs. n. 148/2015. Ricordiamo che l’esclusione è espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ed a differenza dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, la legge n. 178/2020 non prevede alcunché al riguardo.
Un altro aspetto su cui porre attenzione è il chiarimento dell’INPS sull’individuazione dell’ammortizzatore sociale da utilizzare per l’accesso ai trattamenti.
Finora l’INPS, con la circolare n. 84/2020, richiamata anche dai successivi documenti di prassi (circ. n. 115/2020 e n. 139/2020), aveva ritenuto che, in considerazione dell’unitarietà della causale per cui viene proposta la domanda di accesso alla prestazione, ai fini delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si doveva tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Quindi, non un requisito occupazionale da verificare in un periodo mobile al momento della sospensione o riduzione, ma considerando sempre la forza occupazionale del datore di lavoro al momento del primo accesso con causale COVID-19.
A questo proposito, la circolare INPS n. 28/2021, cambiando l’indirizzo precedente, puntualizza che, in discontinuità con quanto previsto al paragrafo 3 quarto capoverso, della circolare n. 84/2020, per l’assegno ordinario è concesso ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
E’ utile comunque evidenziare che, come indica anche la circolare dell’Istituto, resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalle strutture territoriali INPS.
Infine, per quanto riguarda i termini di trasmissione delle domande e dei dati utili per il pagamento diretto da parte dell’INPS, ricordiamo che l’articolo 1, commi 301 e 302, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina già prevista dagli ultimi provvedimenti ed il relativo regime di decadenza.
Un’ultima notazione: la circolare INPS evidenzia che il richiamo dell’articolo 1, comma 300, legge n. 178/2020 anche agli articoli 22-quater e 22-quinquies del Cura Italia consente di richiedere il pagamento diretto a carico dell’INPS con possibile anticipo del 40%.